Sediva News del 16 luglio 2007
Il limite di distanza per le farmacie in soprannumero – QUESITO
Nel mio comune (di oltre 7.000 abitanti) sono previste in pianta organica e
regolarmente funzionanti due farmacie, una nel capoluogo (ed è la mia) e
l’altra in una frazione vicinissima (quasi contigua al capoluogo) e che
dista dalla mia circa 1.800 metri.
Ora, il titolare della seconda farmacia, che fu istituita nell’87-88 in
soprannumero (allora il comune contava circa 5.500 abitanti), ha chiesto
di trasferirla sempre all’interno della frazione ma avvicinandosi alla mia
di 3/400 metri.
Vorrei sapere se il limite di distanza che deve rispettare il collega è
quello di 500 metri o di 3.000 metri.
Almeno su questo punto specifico, l’orientamento della giurisprudenza (
sia pure dopo varie oscillazioni all’indomani della legge 8/11/91 n. 362)
sembra ormai consolidato nel senso che una farmacia istituita con il
criterio topografico – quando intenda spostarsi all’interno della sede di
pertinenza – deve osservare, rispetto alle “farmacie esistenti anche se
ubicate in comuni diversi”, il limite di distanza previsto dalla normativa
in vigore al momento della sua istituzione.
Nel Suo caso, quindi, la farmacia ubicata nella frazione – essendo stata
istituita, come Lei riferisce, nel 1987/1988 – dovrà rispettare la
distanza minima di 1.000 m., dato che in quel momento tale limite aveva
da poco sostituito (l. n. 891/84) i 500 m. previsti sino ad allora dal
testo previgente dell’art. 104 TU.San., e che quello di 3.000 m. sarebbe
stato introdotto soltanto dall’art. 2 della l. 362/91.
E’ una tesi che si può condividere o meno, ma che, ripetiamo, pare oggi
jus receptum.
Senonchè, a proposito del criterio topografico (ed il quesito ci offre
l’occasione per questa digressione) c’è da riferire che una recente
sentenza del Consiglio di Stato ha pensato bene – nella sua, talora
imprevedibile, giurisdizione pretoria – di distinguerlo (?) da quello
della distanza; esattamente, il primo (articolato e fondato sulle famose
“esigenze dell’assistenza farmaceutica in rapporto alle condizioni
topografiche e di viabilità”) riguarderebbe – appunto dall’entrata in
vigore della l. 362/91 – le sole farmacie rurali, mentre il secondo (non
meglio precisato neppure dal CdS) si rivolgerebbe da allora soltanto a
quelle urbane.
Le conseguenze pratiche di questo distinguo assai poco condivisibile (se
non altro perché il legislatore del ’91, intervenendo ancora una volta –
sia pure quasi rivoluzionandola – su una norma negli anni così sofferta
come l’art. 104 TU., avrebbe dovuto esplicitare molto più incisivamente
una ratio tanto innovativa) si rifletterebbero in modo decisivo sulla
riassorbibilità delle sedi soprannumerarie “nella determinazione del
numero complessivo delle farmacie stabilito in base al parametro della
popolazione “, perché stando al tenore letterale del secondo comma del
“nuovo” art. 104 – sempre secondo la suggestiva tesi in argomento
-sarebbero riassorbibili nel numero soltanto le seconde, e dunque le sole
farmacie urbane, mentre quelle rurali sarebbero destinate – finchè saranno
tali – a restare nei secoli dei secoli in soprannumero.
Naturalmente, come non siamo d’accordo sul distinguo, dissentiamo ancor più
da una conclusione del genere, e crediamo invece che dall’ennesima
riscrittura del “vecchio” art. 104, interamente sostituito dall’art. 2
della l. 362/91, il criterio topografico (o della distanza, aggiungiamo
noi) sia uscito finalmente in vesti abbastanza, per così dire, uniformi
(pur se in fase applicativa – ma questo era inevitabile – permangono
tuttora gran parte delle difficoltà di sempre), considerato che ormai il
criterio è dichiaratamente soltanto derogatorio di quello demografico, e
non più aggiuntivo o sostitutivo come era prima, cosicchè esso riguarda
oggi indifferentemente – proprio come quello demografico – tanto le
farmacie urbane quanto le farmacie rurali.
Tornando ora al quesito, ci pare però che – fermo l’attuale quorum di
5.000 abitanti per un comune come il vostro (ma qui le cose, de jure
condendo, sono in continuo divenire, lo sappiamo tutti) – un modesto
ulteriore incremento di popolazione (il che sembra del resto plausibile,
visto il recente costante incremento della popolazione), con il
raggiungimento cioè dei fatidici 7.500 abitanti, comporterebbe – secondo
noi, non però secondo il Consiglio di Stato, come si è appena visto – il
riassorbimento della sede (al momento coincidente con la frazione) nel
numero di sedi (due) corrispondenti al criterio demografico, con
l’ulteriore conseguenza di ridurre il limite di distanza che il secondo
esercizio deve osservare addirittura a 200 metri, con l’unica condizione
del rispetto dei confini della sede.
E se poi la frazione – già ora molto vicina al capoluogo – finisse
perfino per “riunirsi” a quest’ultimo senza soluzione di continuità, il
limite diventerebbe di 200 metri anche secondo la tesi del Supremo
Consesso Amministrativo, perché quella della frazione diventerebbe in tal
caso – al pari della Sua – una farmacia anch’essa urbana,
indipendentemente perciò dal riassorbimento nel numero della sede oggi
rurale.
(g.bacigalupo)
La SEDIVA e lo Studio Bacigalupo Lucidi prestano assistenza contabile, commerciale e legale alle farmacie italiane da oltre 50 anni!