Sediva News dell’11 luglio 2007
L’erede subentra anche nei debiti tributari ma sugli immobili ereditati le
formalità ici si riducono – QUESITO
Ho ereditato un immobile, ma ho scoperto che alcune cartelle esattoriali ad
esso relative, e intestate al de cuius, non sono state liquidate. Sono
tenuto al pagamento?
Come ampiamente riconosciuto anche in sede giurisdizionale, nei debiti
verso il Fisco del contribuente deceduto subentrano i suoi eredi (a titolo
generale o particolare), sempre che, naturalmente, costoro accettino
l’eredità.
Con le imposte sono dovuti anche gli interessi e le sanzioni; sono escluse
le sole pene pecuniarie irrogate al de cuius per contravvenzioni
depenalizzate a seguito della l. 689/81.
Come dicevamo però nel titolo, sugli immobili acquisiti per successione
alcune formalità, almeno ai fini dell’ici, sono venute meno.
Non è più necessario per l’erede, infatti, comunicare – con la specifica
dichiarazione al Comune finora prevista – il mutamento del soggetto tenuto
al pagamento dell’imposta, dato che la dichiarazione di successione
produce effetto anche ai fini dell’Ici, e sarà quindi l’Agenzia delle
Entrate a rendere nota all’ente locale competente l’intervenuta modifica
nella titolarità del possesso dell’immobile.
Bisognerà tuttavia porre attenzione alla data del decesso, perché è da qui
che sarà comunque dovuta l’ici dall’erede (quindi, già al termine del
semestre in cui il decesso è avvenuto), anche se fosse ancora in corso il
termine per accettare l’eredità.
(v.pulieri)
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