Sediva News del 6 luglio 2007

La riassunzione di un magazziniere a tempo determinato – QUESITO

Dopo la scadenza di un contratto di lavoro a tempo determinato, ho assunto
in farmacia un altro magazziniere con la stessa tipologia.
Dopo alcuni giorni di prova, vorrei però interrompere questo secondo
rapporto e ripristinare subito quello con il magazziniere precedente e
sempre a tempo determinato, ma, se possibile, part-time.

La risposta è sicuramente affermativa, perché la normativa di riferimento
(d.lgs. n. 368/01, adottato in attuazione di una direttiva comunitaria)
ammette espressamente che –quando la durata del primo contratto a tempo
determinato sia stata inferiore a tre anni e vi sia il consenso del
dipendente – uno stesso lavoratore possa essere assunto per la seconda
volta dalla stessa azienda e sempre a tempo determinato.
Ci pare, quindi, che possa indifferentemente trattarsi di una riassunzione
(dopo pertanto la cessazione del primo rapporto), ma anche di un mero
rinnovo (per uguale o diversa durata) del precedente; e l’una e l’altro –
questo è sicuro – potranno tranquillamente essere configurati, se le parti
sono appunto d’accordo (si tratta pur sempre di un contratto, non
dimentichiamolo), anche come part-time, non essendo previsti limiti in tal
senso dal d.lgs. n. 276/03 che regola questa tipologia lavorativa.
Il presupposto inderogabile della riassunzione o del rinnovo,
naturalmente, è che permangano le condizioni di un contratto di lavoro a
tempo determinato, e che cioè sussistano ancora quelle “esigenze di
carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo” che
giustificarono la prima assunzione (e ovviamente, nel Suo caso, anche
quella del secondo magazziniere che ora non sta andando a buon fine).
Ora, ritenendo lecito – come noi riteniamo – anche il semplice rinnovo del
primo contratto, non dovrebbe pertanto pretendersi che la riassunzione
avvenga soltanto dopo il decimo o il ventesimo giorno dalla cessazione del
precedente rapporto (secondo che questo sia durato sei o dodici mesi); e
però, potrebbe nondimeno essere forse opportuno – viste le perplessità
che taluno continua a sollevare al riguardo – osservare prudenzialmente (e
qui sarebbe per Lei agevole) questa minima soluzione di continuità.
In ogni caso, come è facile comprendere, anche quando tra la cessazione del
primo e l’avvio del secondo rapporto intercorra quel tempo-limite di cui
si è detto, il rischio è sempre quello di incappare nella decisione di un
qualunque giudice del lavoro che vi ravvisi – e l’ipotesi è tutt’altro che
peregrina (perché, anche di questi tempi, si tratta spesso di un giudice
troppo disinvoltamente a favore del lavoratore) – una trasformazione
automatica del rapporto a tempo indeterminato, con tutte le ben note
conseguenze.
(gio.bacigalupo)

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