Sediva News del 4 luglio 2007
Tornano (parzialmente) deducibili le spese per le autovetture aziendali.
L’Unione Europea ha finalmente autorizzato il nostro Governo – ne avevamo
già accennato in news precedenti – a riconoscere la detrazione forfetaria
pari al 40% dell’Iva pagata sugli acquisti e sulle spese di utilizzo delle
autovetture aziendali ad uso promiscuo, quelle, come sappiamo, destinate in
parte all’uso personale o familiare ed in parte all’esercizio dell’impresa.
La decisione del Consiglio europeo, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale
della UE del 27 giugno 2007 L -165/33, è immediatamente applicabile nel
nostro ordinamento e quindi dovrebbe valere per tutte le spese fatturate da
quella data in poi, anche se, come al solito, bisognerà attendere le
istruzioni dell’Agenzia delle Entrate sulle concrete modalità di
applicazione di questo ennesimo (ma questa volta benvenuto) cambiamento di
regole.
Inoltre, come era stato promesso, il Governo si sta nel contempo preparando
a rivedere, per questi stessi beni, anche le regole di deducibilità ai fini
dell’Ire e dell’Irap; ed anzi, sembra proprio imminente la presentazione di
un provvedimento legislativo con cui dovrebbe essere reintrodotta la
parziale deducibilità – sempre al 40% – sia del costo di acquisto che delle
spese di gestione delle vetture, e con effetto probabilmente dallo stesso
periodo d’imposta (anno 2007) dal quale decorre la nuova misura di
detrazione forfetaria iva del 40% di cui si è parlato all’inizio.
Resterebbe tuttavia fermo – questo sembra proprio certo – il vecchio limite
di deducibilità (18.076 euro) del costo di acquisto (e non delle spese di
gestione, per le quali non c’è invece alcun tetto) su cui calcolare la
quota di ammortamento da dedurre a sua volta nella misura appunto del 40%.
Infine, i costi e le spese relative alle autovetture date in uso promiscuo
ai dipendenti – in ordine a cui nel 2006 era stata ammesso in deduzione
soltanto un importo pari al valore del benefit per il dipendente –
torneranno deducibili al 90% (non è il 100% del passato ma naturalmente può
andar bene così…), e però, questa volta, senza alcun limite di costo e,
quindi, sull’importo effettivamente pagato.
Da parte sua, il dipendente al quale la vettura viene assegnata si vedrà
tassare questo benefit soltanto nella misura del 30% del valore-Aci
calcolato su 5000 chilometri.
Anche su questi profili attendiamo, in ogni caso, sia le norme definitive
che le successive istruzioni dell’Agenzia delle Entrate, e soltanto allora
potremo inquadrare convenientemente l’impiego dell’autovettura nel o per
l’esercizio dell’impresa e fornire alle farmacie assistite le migliori
direttive di comportamento.
(f.lucidi)