Sediva News del 26 giugno 2007

illegittimo il contributo onaosi.

La Corte Costituzionale, come forse si sarà già appreso dalla stampa
quotidiana e/o di categoria , con la sentenza 14/06/2007 n. 190 ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale del famigerato art. 2, lett. e),
l. 306/1901, perché – pur statuendo che la misura del contributo
obbligatorio Onaosi è determinata unilateralmente (senza cioè la minima
partecipazione dei soggetti chiamati a corrisponderlo) dal consiglio di
amministrazione della Fondazione – non fornisce alcun criterio né per la
concreta quantificazione del contributo, né per la sua distribuzione ai
soggetti tenuti al versamento (che, nonostante la privatizzazione
dell’ente, sono ancora gli stessi, e cioè i sanitari iscritti agli Ordini
professionali di farmacisti, medici, odontoiatri e veterinari).
Tale carenza, considerata la natura di prestazione patrimoniale imposta
del contributo (derivante proprio dall’ unilaterale sua quantificazione cui
si è fatto appena cenno), pone la norma – conclude la Corte – in
contrasto con l’art. 23 della Costituzione, secondo cui “nessuna
prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla
legge”.
Sia detto tra parentesi, un qualche merito per questa decisione va
riconosciuto anche al giudice a quo (quello cioè che ha qui sollevato la
questione di illegittimità costituzionale), e quindi al Tribunale di
Parma che ha stilato sul tema una lucida ed ampia ordinanza di rimessione.
Si tornerà in prosieguo – se necessario – sulla delicata questione delle
conseguenze pratiche della decisione, anche se dovrebbe essere chiaro,
perlomeno, che: a) chi non ha ancora pagato il contributo ovviamente non
lo pagherà (e attenderà a piè fermo che gli pervenga la cartella di
pagamento per poi impugnarla); b) chi la cartella l’ha già ricevuta, ma
l’ha impugnata (ricordiamo che è competente il giudice del lavoro) pur
pagando il contributo, farà valere la sentenza della Corte – anche ai
fini del rimborso – nel giudizio pendente; c) chi si trova nella
situazione sub b), ma non ha pagato, oltre ad avvalersi giudizialmente
della sentenza, dovrà tentare di ottenere dall’Onaoasi lo sgravio
immediato della cartella in caso di “ganasce” o simili.
C’è tuttavia da credere che, prima o poi, intervenga – dall’alto o dal
basso – la classica “soluzione finale” che eviti un inutile spreco di
denaro per la “collettività” in genere dei sanitari.
(s.lucidi)

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