Sediva News del 25 giugno 2007

… e invece no per gli immobili all’asta.

Qui, dunque, l’Amministrazione finanziaria ha concluso diversamente,
precisando in via definitiva che per le vendite di immobili operate in sede
di espropriazione forzata a mezzo di asta o di pubblico incanto non è
consentito – ai fini della tassazione dell’imposta di registro – il ricorso
al prezzo-valore.
Proprio in una nostra news di qualche tempo fa (v. Sediva news del
13/04/2007) avevamo invocato un intervento chiarificatore del Fisco sulla
questione, sostenendo che, anche se la lettera della norma porterebbe ad
escludere l’applicazione del criterio per le abitazioni acquistate nei
pubblici incanti, tuttavia – quantomeno sotto il profilo dell’equità – una
tale conclusione finisce per discriminare non del tutto giustificatamente
il privato che acquista un appartamento in un’asta pubblica rispetto ad un
altro privato che, magari allo stesso prezzo, opera l’acquisto in modo
diverso.
Queste ragioni, evidentemente, non sono state condivise dall’Agenzia la
quale, sulla base appunto del mero dato testuale della norma, ha
ufficialmente precisato che – essendo previste per i trasferimenti di
immobili a seguito di aggiudicazioni regole speciali di determinazione
della base imponibile (prezzo di aggiudicazione eventualmente al netto
della parte già assoggettata a tassazione) – il sistema del prezzo-valore
non può applicarsi, perché questo criterio può riguardare i soli
trasferimenti di immobili sulla base di contratti e non di provvedimenti
giurisdizionali.
(r.santori)

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