Sediva News del 14 giugno 2007

La prova testimoniale sull’effettivo prezzo di vendita convenuto.

Risolvendo un contrasto al suo interno, la Cassazione – a Sezioni Unite,
naturalmente – ha statuito che, in tema di simulazione relativa inerente
ad una compravendita ( nella specie, immobiliare), non è ammissibile inter
partes la prova testimoniale in ordine all’ammontare del prezzo (per la
curiosità di qualcuno, ricordiamo che la simulazione è assoluta quando le
parti stipulano formalmente un certo contratto, ma in realtà non ne
vogliono alcuno, ed è invece relativa quando ne vogliono un altro, come
accade, ad esempio, proprio quando Tizio vende a Caio per il prezzo
dichiarato di 100, ma le parti hanno in realtà convenuto un prezzo di
150) (Sez. Unite Civili, 26 marzo 2007, n. 7246).

Affrontando, infatti, una vicenda sinora oggetto di indirizzi tra loro
difformi, il Supremo Collegio è stato chiamato a risolvere il problema
della preclusione della prova per testi volta a dimostrare, tra le parti,
la divergenza della volontà reale rispetto a quella espressa nel contratto
scritto in ordine alla determinazione del prezzo di vendita e quello della
legittimazione della parte, che voglia dimostrare la simulazione
(parziale relativa, per quanto appena detto) del contratto definitivo, a
pretendere l’ammissione della prova testimoniale quando in quest’ultimo
figuri un prezzo diverso da quello espresso nel contratto preliminare.

Le Sezioni Unite, dopo aver illustrato i contenuti degli opposti
orientamenti giurisprudenziali, sottolineano come la soluzione del quesito
imponga di privilegiare il principio in base al quale occorre tutelare
l’esigenza di evitare che i rapporti giuridici provati per iscritto possano
essere alterati da una prova (quella testimoniale, appunto) con un grado
di attendibilità sicuramente inferiore a quella documentale.

E quindi, conclude la Cassazione, anche nel caso dell’asserita simulazione
in ordine al prezzo di vendita vale il principio – sancito dall’art. 2722
del cod.civ. – secondo cui la prova testimoniale non è ammessa se ha per
oggetto patti aggiunti e contrari al contenuto di un documento (qui, il
contratto definitivo), quando la parte assuma che quei patti (qui, il
contratto preliminare) sono stati conclusi anteriormente o
contemporaneamente al primo.

La portata pratica di questa decisione è evidentemente di grande
importanza, specie quando, per l’inadempimento del venditore e/o per vizi
della cosa venduta (come una farmacia, per intenderci), si voglia
rimettere in discussione un contratto già perfezionato e si invochi, ad
esempio, la restituzione del prezzo effettivamente pagato.

In questi casi, insomma, i due contratti (il preliminare e il definitivo)
– da soli – possono non bastare.
(g.bacigalupo)

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