Sediva News del 13 giugno 2007

Il Ministero dello sviluppo economico sulle parafarmacie.

Rispondendo ad alcuni quesiti in materia, il Ministero dello Sviluppo
Economico ha precisato che (a suo discutibilissimo avviso) il magazzino
delle parafarmacie (ivi inclusi, ovviamente, i corner o gli scaffali)
destinato (anche o soltanto) a OTC e SOP, quando non posto direttamente
all’interno dell’ esercizio di vicinato (o della media o grande struttura
di vendita), e sia quindi ubicato al suo esterno, deve essere quantomeno
“annesso” al punto vendita, ovvero – come si esprime il Dicastero – ad
esso “contiguo”.

La risposta ministeriale afferma anche che il magazzino non necessita
dell’autorizzazione prevista per i depositi all’ingrosso di medicinali
soltanto nel caso in cui sia asservito ad un unico punto vendita, mentre
diventa imprescindibile (tesi anche questa molto opinabile) quando esso
debba rifornire di farmaci più punti vendita, ancorché di proprietà dello
stesso titolare o della stessa struttura.

Il Ministero chiarisce infine – contraddicendo clamorosamente il contrario
assunto di alcune Regioni (come più volte illustrato in questa Rubrica) –
che per la vendita al pubblico dei farmaci da banco la parafarmacia (o la
struttura ove essa è incorporata) non è tenuta a presentare alcuna
richiesta al Comune competente, perché è sufficiente a questo fine – e qui
saremmo d’accordo – la comunicazione prevista ai sensi dell’art. 5 del
primo decreto-Bersani.

(s.lucidi)

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