Sediva News del 7 giugno 2007

Estesi gli obblighi antiriciclaggio ai centri di elaborazione dati.

A decorrere dal 25/5/2007 anche i centri di elaborazione dati (come la
Sediva) hanno l’obbligo di segnalare l’uso del contante per somme superiori
ad € 12.500,00, trasferite pertanto senza il ricorso ai mezzi ordinari di
pagamento (assegni, ecc…).

E così, essendo da tempo vietato – come sappiamo bene – il pagamento per
contanti, ad esempio, della fattura di un fornitore per un importo (iva
compresa) superiore al detto limite (pena un sanzione pecuniaria, a carico
della farmacia, dall’1 al 40% della somma trasferita), anche il Ced ha ora
l’obbligo di segnalare un’operazione del genere, semprechè sia in grado –
come però dovrebbe virtualmente essere sempre in grado – di rilevarla dai
dati contabili trasmessi dalla farmacia; e se omette la segnalazione, in un
caso come questo il Centro incorre in un’altra e diversa sanzione
amministrativa che qui va dal 3 al 30% dell’importo dell’operazione.

Dovrebbero essere anche segnalati (il che appare, per la verità, un po’
discutibile…) frequenti e/o ravvicinati prelievi o versamenti per
contanti tutti di importo inferiore al limite di € 12.500,00, quando essi
appiano finalizzati, magari, ad aggirare questo tetto; e però vanno
sicuramente segnalati – ove emergenti, ma non giustificati, dalla
contabilità – i prelievi e/o i versamenti che di per sè superino
direttamente il limite.

Insomma, diventa sempre più irrinunciabile controllare con la massima
attenzione che le operazioni finanziarie svolte nella o per la farmacia
siano conformi alle mille nuove prescrizioni, che, come si vede, cambiano
ogni giorno di più la nostra vita.

(Sediva e Studio Associato)

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