Sediva News del I giugno 2007

L’emendamento-D’Elia: nasce la farmacia non convenzionata?

In queste ore, del tutto comprensibilmente, non si parla d’altro (e noi
stessi stiamo ricevendo sul tema un numero infinito di interrogativi, e
quindi figuriamoci la Federfarma, la Fofi, gli Ordini, ecc…).
Fatto sta che, come ormai abbiamo appreso tutti, con un vero “colpo di
mano” – specie considerando il parere negativo espresso pochi giorni prima
dalla X Commissione (Attività produttive comunque, e non Affari sociali)
della Camera – l’emendamento-D’Elia (“Rosa nel Pugno”) è stato
riproposto all’Aula il 29 maggio, per giunta in un testo
significativamente diverso – come vedremo – dal precedente, e
l’Assemblea, dopo un certo dibattito (articolato, ma gravemente parziale),
lo ha integralmente approvato con 247 sì e 201 no .
Per la verità, la Commissione aveva respinto un altro emendamento
riguardante le farmacie, e si trattava, nientedimeno, di una disposizione
che in un colpo solo riduceva il quorum abitanti-farmacie – dagli
attuali 5000 e 4000 – direttamente a 3000 per tutti i comuni, quale ne
fosse la consistenza demografica; almeno questo emendamento, però, non
dovrebbe – ma non si sa mai – essere già stato, né essere tra breve
ripresentato in sede assembleare.
Tornando ora all’emendamento-D’Elia, esso è dunque diventato due giorni fa
l’art. 1 bis del d.d.l.-Bersani, che dovrebbe costituire il terzo
segmento – dopo i due d.l. dello scorso anno, entrambi convertiti in legge
– dell’incessante riforma liberalizzatrice (che sta ulteriormente
picconando su tassisti e benzinai, con le reazioni da parte loro che
stiamo tutti constatando) avviata dall’infaticabile Ministro; in
particolare, come è ovvio, l’emendamento si inserisce nel solco,
allargandolo tuttavia a dismisura, tracciato dall’art. 5 del primo d.l.
Bersani (l. 4/8/06 n. 248) che notoriamente, a parte alcuni interventi
sulla l. 362/91, ha esteso alla parafarmacia la vendita al pubblico dei
farmaci da banco.
Naturalmente, il disegno di legge, se e quando la Camera lo avrà
definitivamente e integralmente approvato, dovrà poi superare anche il
vaglio di Palazzo Madama (dove però, come sappiamo, il centro-sinistra gode
di una maggioranza risicatissima, e c’è pertanto il rischio di una pur
inconcepibile blindatura del disegno di legge con l’apposizione
dell’ennesima fiducia…), e perciò non stiamo parlando affatto –
perlomeno al momento – di una norma di legge, ma la portata veramente
dirompente per il sistema-farmacia dell’emendamento-D’Elia deve indurci
sin d’ora ad alcune notazioni e, soprattutto, a serie riflessioni.
Intanto, a beneficio di quei pochi che ancora lo ignorassero, diciamo
subito che questa disposizione, dopo aver ribadito – bontà sua – il
vecchio principio generale per il quale “la dispensazione al pubblico dei
medicinali comunque classificati è riservata in via esclusiva al farmacista
ecc…”, sancisce – ancor più bontà sua – il nuovo principio generale per
il quale “la dispensazione dei medicinali, prescritti dal medico sul
ricettario del SSN, è effettuabile esclusivamente nell’ambito delle
farmacie convenzionate con il SSN ecc…”, chiarendo subito che “sono
ritenute farmacie convenzionate le sole farmacie autorizzate dall’Autorità
sanitaria competente per territorio ecc…”.
Senonchè, più oltre – ed è ovviamente qui il grande vulnus inferto
all’assetto normativo di
oggi – l’emendamento consente espressamente alle odierne parafarmacie –
sia pure con l’osservanza delle cautele dettate dall’art. 5 del primo d.l.
Bersani con riguardo alla vendita dei medicinali da banco o di
automedicazione – la dispensazione al pubblico anche di tutti i farmaci
etici di cui alla famosa Fascia C , cioè, più esattamente, “di cui
all’art. 8, comma 10, lett. c), della legge 24 dicembre 1993 n. 537”
(anzi, nel testo respinto dalla Commissione, l’estensione riguardava anche
le Fasce A e B, cioè, in pratica, tutte le ricette “bianche”, tant’è che
nella discussione in Aula il presentatore dell’emendamento non nasconde il
suo disappunto per la…“riduzione” alla Fascia C).
Perdipiù, anche tutte le preparazioni galeniche (purché, è chiaro, non
rimborsabili dal SSN) rientrerebbero pienamente in questa improvvisa
apertura, dato che dal testo approvato dalla Camera è misteriosamente
scomparsa la riserva dei galenici alle farmacie convenzionate, invece
contemplata nell’emendamento originario.
Ma c’è un’altra inspiegabile (o, forse, spiegabilissima) volatilizzazione
dal primo al secondo testo, e quindi nel tragitto dalla Commissione
all’Aula, che è ancor più inquietante dell’altra, perché riguarda la
distanza che le parafarmacie avrebbero dovuto osservare sia tra loro che
rispetto alle farmacie convenzionate. Ebbene, nel testo precedente – l’ex
quinto comma – un limite era previsto, ed era di 250 metri; in quello
approvato dalla Camera, invece, il comma è svanito del tutto, con
il risultato – ma tragga ognuno le conclusioni che vuole – che una
parafarmacia di questo nuovo tipo potrebbe essere aperta impunemente anche
ad un….metro da un’altra parafarmacia o da una farmacia convenzionata.
Insomma, come si vede, il disegno di legge vorrebbe istituire un vero e
proprio secondo modello di farmacia, che, quindi, sarebbe del tutto
ortodosso chiamare in prosieguo farmacia non convenzionata, e non certo più
parafarmacia.
Naturalmente, la farmacia convenzionata resterebbe disciplinata
dall’attuale normazione (sostanzialmente la stessa – nonostante Storace ed
il primo Bersani – con cui conviviamo da un certo tempo), fondata quindi
– come è noto – su un sistema di piante organiche (non importa se comunali
come è ora) e assegnata – se vacante o di nuova istituzione – a seguito di
concorso e/o ricorrendo a graduatorie regionali ad efficacia quadriennale
(peraltro tuttora abbastanza fantomatiche, visto che di tali graduatorie
ve ne sono in giro ben poche…).
Ben diversamente, la farmacia non convenzionata – proprio come la
parafarmacia di oggi – potrebbe essere aperta, come esercizio autonomo o
come corner, da chiunque, farmacista o non farmacista, semplicemente con
il rispetto di qualche banale adempimento e avendo soltanto cura di
preporre alla vendita del farmaco (etico e/o da banco) un farmacista
iscritto all’albo con i compiti – poco più che fumosi – assegnatigli, come
accennato, dall’art. 5 del primo decreto-Bersani e da qualche
deliberazione regionale (di dubbia legittimità), oltrechè dalla circolare
ministeriale dell’ottobre scorso.
Cosicché avremmo farmacie non convenzionate istituite dal nulla come
esercizi di vicinato, ovvero innestate – sempre dal nulla – come appositi
reparti (i corners, appunto) di medie o grandi strutture di vendita (coop e
simili), e attivabili ovunque, senza limiti di numero né di distanze.
Che quadro finale (che probabilmente non sarebbe affatto…finale) ne
deriverebbe? Sicuramente sconvolgente, se non altro per la velocità
supersonica con cui questa rivoluzione veramente copernicana rischierebbe
di essere attuata; senza contare che la scissione tra titolarità e
professionalità anche nella farmacia (nella (ex) parafarmacia, infatti, è
da sempre un fatto compiuto), e che tanto piace all’Europa, troverebbe
immediata affermazione anche in Italia, con il risultato ultimo di dover
assistere, nel medio-lungo periodo, ad una pericolosa concentrazione tra
loro dei diversi protagonisti della distribuzione del farmaco.
C’è, infine, un’altra disposizione nel d.d.l. che riguarda le farmacie (e
che ha ottenuto, a differenza dell’ emendamento-D’Elia, anche
l’approvazione della X Commissione della Camera): si tratta della
soppressione dell’idoneità (acquisita in un concorso o a seguito del
compimento di un biennio di pratica professionale) quale requisito
imprescindibile per conseguire la titolarità di una farmacia in forma
individuale o lo status di socio in una società personale di farmacisti.
Ma questa non è certamente una norma che può scandalizzare più di tanto,
pur se anch’essa incide su un caposaldo del sistema, restituendolo quasi –
sotto questo profilo – ai tempi delle farmacie legittime e privilegiate
che, come qualcuno forse ricorderà o avrà sentito dire, erano trasferibili
(ed erano le sole a godere di tale facoltà, perché le altre erano “fuori
commercio”) a farmacisti semplicemente iscritti all’albo; e però, se il
“vento” della liberalizzazione deve proprio soffiare così violentemente,
ben venga anche una disposizione del genere.
In ogni caso, come si diceva, il disegno di legge non è stato ancora
interamente approvato neppure dalla Camera, e quindi c’è tempo e c’è il
modo per controdedurre adeguatamente, tentando quantomeno di conferire
all’emendamento-D’Elia e/o ad emendamenti di questo genere una ben
maggiore ragionevolezza.
I farmacisti, diciamolo francamente, devono però imparare molto più in
fretta a convivere con quel “vento” e quindi, ad esempio, abbandonare una
volta per tutte la difesa ad ogni costo di orari e turni (notturni,
festivi ed estivi), senza nascondersi dietro la foglia di fico della
capillarità del servizio, che può infatti essere tranquillamente assicurata
(perché essa sì costituisce un connotato irrinunciabile dell’intero
sistema) senza necessità alcuna di conservare tutti quei rigorosi pali o
paletti che oggi regolano – pressoché sull’intero nostro territorio – le
ore ed i giorni di apertura e chiusura delle farmacie. E questo,
evidentemente, è soltanto uno dei numerosi momenti critici del settore
meritevoli di un qualche ripensamento.

(g.bacigalupo)

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