Sediva News del 21 maggio 2007
L’iva sul telepass non è rimborsabile
Ufficializzato alfine (v. Sediva news del 18/04/2007) il rinvio al 20
settembre p.v. del termine di presentazione delle istanze di rimborso
dell’iva sostenuta sull’acquisto e sui costi di gestione delle autovetture
aziendali (v. Sediva news del 9/3/2007), vale la pena ricordare che per
l’imposta pagata sui pedaggi autostradali – sia prima che dopo la fatidica
data del 14 settembre 2006 – non spetta in ogni caso alcun rimborso,
neppure perciò in misura forfetaria.
Infatti, la norma italiana, che ormai tanto tempo fa sancì l’oggettiva
indetraibilità (poi di poco ridotta) dell’iva sulle spese-auto in genere
(salvo il caso, del tutto inconfigurabile per una farmacia, che esse non
formino oggetto dell’attività propria dell’impresa), non è stata messa –
per quel che riguarda i pedaggi autostradali – espressamente in discussione
dalla Corte comunitaria neppure nella fondamentale sentenza del 14
settembre 2006, pur trattandosi, evidentemente, di spese anch’esse inerenti
all’utilizzo del mezzo.
Pertanto, la fattura del telepass continuerà a recare, anche dopo
l’intervento dei giudici di Bruxelles, un’iva interamente indetraibile, a
differenza quindi delle altre spese-auto la cui iva, come sappiamo, è ora
recuperabile quantomeno al 40%.
Quanto al versante delle imposte dirette, l’integrale indeducibilità
(seppure di molto dubbia costituzionalità, come abbiamo già rilevato), che
colpisce fin dal 2006 tutte le spese-auto, riguarda certo anche i pedaggi
autostradali, che quindi finiscono, in ultima analisi, per essere
penalizzati e penalizzanti sul piano fiscale due volte, perlomeno sino a
quando il “pasticciaccio-auto “ non verrà in qualche modo sistemato.
(s.civitareale)
La SEDIVA e lo Studio Bacigalupo Lucidi prestano assistenza contabile, commerciale e legale alle farmacie italiane da oltre 50 anni!