Sediva News del 14 maggio 2007
Il pagamento dell’ici 2007.
L’approssimarsi dei termini di scadenza del pagamento dei vari tributi
rende sempre più numerosi, come del resto ogni anno, i quesiti al
riguardo, molti dei quali si riferiscono appunto all’ imposta comunale
sugli immobili, sulla quale sembra quindi opportuna qualche nota
riassuntiva.
Dunque, dallo scorso I maggio è possibile pagare l’ici – per tutti i comuni
italiani – utilizzando il modello F24 in luogo del bollettino postale, che
però – almeno per il momento – resta per tutti una modalità alternativa.
Oltre a questa, comunque, la l. 248/2006 porta con sé altre novità,
perché, ad esempio, proprio l’ici, come abbiamo ricordato più volte, deve
essere ora versata con quasi due settimane di anticipo rispetto al 2006,
dato che il termine di scadenza è passato dal 30 al 16 di giugno, anche se
per quest’anno il termine è quello del 18 giugno, dato che il giorno 16
cade di sabato.
Senonchè, i contribuenti (titolari di partita iva o meno, imprenditori,
professionisti, impiegati ecc…) che opteranno per il pagamento delle
imposte dirette a luglio non potranno – per l’ici – usufruire della
maggiorazione “agevolata” dello 0,40% che infatti è tuttora prevista
soltanto per le imposte sui redditi, e dovranno quindi conteggiare (e
pagare) sull’acconto ici dovuto anche il tasso legale del 2,5% e la
sanzione del 3,75% (ravvedimento breve, entro i trenta giorni) ovvero del
6% (ravvedimento lungo, oltre il trentesimo giorno).
Inoltre, mentre restano invariate le modalità di calcolo dell’acconto e
del saldo ici (50% per ciascuna delle due scadenze, anche se la seconda,
come noto, fa anche da conguaglio), ci sono novità anche sugli
arrotondamenti: la Finanziaria, infatti, dispone che i tributi locali
debbano essere versati effettuando l’arrotondamento all’euro per difetto
(quando l’importo non contenga più di 49 centesimi) o per eccesso (da 50
centesimi in sù), e però, nel caso di pagamento con bollettino postale,
l’arrotondamento riguarda soltanto l’importo totale del versamento, mentre,
con il Mod. F24, esso va operato su ogni singolo rigo (con l’ovvio
risultato di generare “disparità” di importi tra le due forme di
pagamento).
Con una nota del 20/04/2007, infine, l’ Ufficio del federalismo fiscale ha
stabilito che ogni Comune possa determinare un ammontare minimo fino al
quale il tributo non sia nè dovuto nè rimborsato, ma, in assenza di
specifica delibera comunale, questo limite resta comunque fissato a 12
euro (cosicché, ad esempio, per un’imposta complessiva di 23 euro non sarà
dovuto nessuno acconto perché appunto inferiore a 12 euro, mentre il saldo
di dicembre dovrà naturalmente essere effettuato per l’intero importo).
(v.pulieri)
La SEDIVA e lo Studio Bacigalupo Lucidi prestano assistenza contabile, commerciale e legale alle farmacie italiane da oltre 50 anni!