Sediva News dell’8 maggio 2007

La comunicazione online dei corrispettivi: fissati i termini di scadenza.

Con un comunicato stampa l’Agenzia delle Entrate ha confermato la prossima
pubblicazione del provvedimento (di cui si è parlato anche nella Sediva
news del 24/04/2007) che dovrà fissare i termini per la comunicazione
online dei corrispettivi mensili degli esercizi commerciali (e quindi
anche delle farmacie).

Caduta per tutti la data (originariamente prevista) del I luglio 2007, il
termine di scadenza del primo invio telematico è diventato per la grande
distribuzione il 25 settembre 2007, per gli esercenti che hanno realizzato
nel 2006 corrispettivi per oltre sei milioni di euro il 25 ottobre 2007,
per coloro che hanno conseguito nel 2006 corrispettivi tra 600.000 e
6.000.000 di euro il 25 novembre 2007; infine, per i contribuenti con
corrispettivi inferiori a 600.000 euro, e per quelli che hanno iniziato
l’attività nel corso del 2007, il termine di scadenza è quello del 25 marzo
2008.

Questa prima comunicazione telematica deve riguardare gli incassi
conseguiti nell’intero periodo compreso tra il 1° luglio 2007 e l’ultimo
giorno del mese precedente a quello di scadenza del termine.

A regime, invece, l’invio telematico dei dati dovrà essere effettuato entro
il giorno 25 del mese successivo a quello di riferimento per i contribuenti
che liquidano l’iva mensilmente, mentre per i contribuenti c.d. trimestrali
il termine è quello del giorno 25 del secondo mese successivo a ciascun
trimestre (e così, ad esempio, per il trimestre gennaio/marzo 2008 la
scadenza è il 25 maggio 2008).

La comunicazione deve essere inviata dal singolo esercizio commerciale
tramite il servizio “Entratel” dell’Agenzia delle Entrate, o attraverso gli
intermediari autorizzati (come attualmente accade, per esempio, per il
versamento dell’IVA mediante F24 online), oppure direttamente mediante il
registratore di cassa (che permetta naturalmente tale trasmissione) cui
però, almeno al momento, il comunicato stampa fa cenno soltanto
indirettamente.

L’Agenzia delle Entrate ha in ogni caso altresì precisato che la
comunicazione deve comprendere anche i corrispettivi per i quali è stata
emessa fattura, nonché le giornate in cui non si sono registrati incassi,
come quelle di chiusura dell’esercizio.

Il mancato invio telematico dei corrispettivi mensili o trimestrali è
sanzionato in via amministrativa con una pena pecuniaria da 1.000 a 4.000
euro, cui si aggiungono le sanzioni riferite alle violazioni degli obblighi
di registrazione e alla mancata o irregolare tenuta della contabilità.

E’ necessario, in conclusione, organizzarsi per tempo, pensando anche
concretamente alla sostituzione del registratore di cassa attualmente in
dotazione alla farmacia.
(f.lucidi)

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