Sediva News del 4 maggio 2007

il monitoraggio dei compensi dei medici e paramedici: nessun obbligo per
chi si limita a dare in affitto i locali.

La Finanziaria 2007 ha introdotto, a carico delle strutture sanitarie
private, l’obbligo di riscuotere – in nome e per conto dei medici e para-
medici – i compensi per le prestazioni da loro rese direttamente ai
pazienti nei locali messi a disposizione, proprio a questo scopo, dalla
struttura stessa (la quale, beninteso, li “girerà” poi ai professionisti,
che a loro volta li annoteranno nei loro registri contabili, pagandoci
quindi regolarmente le imposte).

E però, la struttura sanitaria dovrà anch’essa registrare tali compensi,
sia pure con modalità particolari, e trasmetterli telematicamente – ecco
il punto – all’Agenzia delle Entrate.

Sull’argomento è comunque intervenuta recentemente l’Agenzia delle entrate,
precisando che per strutture sanitarie private devono intendersi le
società, gli istituti, le associazioni, i centri medici e diagnostici e, in
generale, ogni altro ente o soggetto privato, in qualsiasi forma
organizzato, che opera nel settore dei servizi sanitari e/o veterinari.

Pertanto, per sgombrare il campo da qualche dubbio insorto qua e là, il
soggetto (persona fisica o giuridica, o società di persone, ad esempio un
titolare di farmacia) che concede in locazione ad uno o più medici un
immobile o una porzione di immobile (come pure un semplice vano), nel quale
il locatore non eserciti alcuna attività di carattere o contenuto
sanitario, non può minimamente ritenersi destinatario di questa novità,
dato che l’assunzione della mera veste di locatore non è sufficiente a
ravvisare a suo carico l’obbligo di cui si è parlato.

Altrettanto va detto nel caso – talora riscontrabile anch’esso nella
pratica – in cui i locali non siano affittati direttamente a uno o più
medici, ma ad un ambulatorio o poliambulatorio o altra struttura sanitaria,
che a sua volta sublochi, anche parzialmente, i locali stessi a medici
“indipendenti”; in tale ipotesi, gli obblighi introdotti dalla Finanziaria
graveranno sulla struttura sanitaria conduttrice (e sublocatrice), e non
certo sul locatore originario.

(v.salimbeni)

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