Sediva News del 19 aprile 2007
Le detrazioni ici per gli appartamenti in comproprietà – QUESITO
Nel caso di più comproprietari tutti residenti nella stessa unità
abitativa, le detrazioni ai fini Ici vanno computate proporzionalmente alle
rispettive quote di proprietà?
Il comma 173 dell’articolo unico della Finanziaria 2007, pur intervenendo
sul decreto istitutivo dell’ici, ha tuttavia confermato che “dall’imposta
dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del
soggetto passivo, intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di
residenza anagrafica, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare,
103,29 euro rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae
tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione
principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione si verifica.”
Senonchè, l’Amministrazione finanziaria, nel ribadire che la condizione
essenziale per il riconoscimento del detto beneficio fiscale è la
coincidenza tra il soggetto obbligato al pagamento dell’ici e la persona
fisica che dimora abitualmente nell’immobile, ha precisato – con
un’interpretazione peraltro in linea con una sentenza del 2004 della
Suprema Corte – che, qualora vi siano più contribuenti dimoranti nella
stessa unità abitativa, il beneficio stesso va ripartito in parti uguali
tra loro, a prescindere pertanto dalla quota di proprietà o di altro
diritto reale di godimento di ciascuno di loro sul bene.
Come si vede, è pertanto necessario, ed anche auspicabile, un ulteriore
intervento ufficiale sulla vicenda.
(v.salimbeni)
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