Sediva News del 10 aprile 2007
Gli obblighi del gestore provvisorio nei confronti del titolare uscente –
QUESITO
Risulto assegnataria di una sede farmaceutica di nuova istituzione a
seguito di pubblico concorso. Ho deciso di accettarla, ma devo
preventivamente rinunciare alla sede della quale sono attualmente
titolare.
Quali sono gli obblighi del gestore provvisorio subentrante nei miei
confronti?
I rapporti tra il gestore provvisorio (o il nuovo titolare definitivo a
seguito di concorso) e il precedente titolare (o gestore provvisorio) di
una sede farmaceutica sono disciplinati dall’art. 110 del T.U. LL. SS.
(oltre che dagli artt. 9 u.c. e 17 della l. 475/68, e dagli artt. 11 e
segg. del Regolamento farmaceutico del 1938), che prevede l’obbligo per il
subentrante di rilevare “gli arredi, le provviste e le dotazioni attinenti
l’esercizio farmaceutico, contenuti nella farmacia e nei locali annessi”,
nonché di corrispondere al titolare (o gestore provvisorio) uscente, o ai
suoi eredi, un’indennità di avviamento “in misura corrispondente a tre
annate del reddito medio imponibile della farmacia accertato agli effetti
dell’applicazione dell’IRPEF nell’ultimo quinquennio”.
E, quanto ai rispettivi valori, la determinazione di quello di “ arredi,
provviste e dotazioni” è rimesso dall’art. 110 in prima battuta
all’“accordo tra le parti” (e, soltanto in caso di disaccordo, all’organo
amministrativo competente, che non è lo stesso in tutte le regioni), mentre
quella dell’indennità di avviamento, esattamente al contrario, è affidato
dalla norma direttamente all’amministrazione, salva un’intesa – preventiva
o in itinere – tra gli interessati.
Senonchè, come i farmacisti meno giovani ricorderanno senz’altro, le
controversie insorte sui tanti profili inerenti a questi subentri sono
state praticamente un’infinità negli anni ’70 e ’80, sia perché si è
dibattuto a lungo – quanto meno fino ad una famosa sentenza (abbastanza)
chiarificatrice della Corte Costituzionale sulla migliore interpretazione
del ricordato art. 17 della l. 475/68 – in ordine alle effettive ragioni
di credito e di debito dei gestori provvisori quando costoro subentravano
nell’esercizio di una farmacia e anche quando ne uscivano, e sia perché i
concorsi erano allora numerosi, come numerose erano le sedi da assegnare.
Abbiamo assistito in quegli anni, con parecchie code anche nel decennio
successivo, a decisioni di merito le più svariate e contrastanti tra loro,
come peraltro anche a sentenze della Suprema Corte non sempre univoche e
concordanti, che finivano quindi per mantenere irrisolti parecchi dubbi di
ogni ordine e grado, alcuni dei quali – si badi bene – tuttora ampiamente
in vita e attuali, anche se l’enorme contrazione del numero dei concorsi, e
perciò anche delle sedi in ballo, ha fatto perdere alla soffertissima
vicenda un po’ della sua importanza.
Certo è, però, che – per fare un esempio – ancor oggi non sappiamo come
vada davvero calcolata l’indennità di avviamento, e comunque, stando alla
lettera dell’art. 110 T.U., ben poche volte essa potrebbe essere
correttamente determinata prima dell’assegnazione della farmacia al nuovo
titolare o gestore provvisorio, dato che le risultanze economiche (e
fiscali, attenzione) della gestione precedente non potrebbero astrattamente
essere assunte
come definitive se non dopo parecchio tempo dal subentro, pur se, grazie
ad una fondamentale decisione del Consiglio di Stato del 1992, il
subingresso non può essere più condizionato al pagamento dell’indennità,
ove questa non risulti a quel momento già determinata – magari
avventurosamente (e non potrebbe essere altrimenti vista l’assenza o
l’insufficienza a quel momento di tutti i dati utili alla determinazione) –
dall’organo competente.
Inoltre, si pensi, per proporne un altro, che non di rado la conduzione
della farmacia è caratterizzata da un’impresa familiare, e dunque i
compensi riconosciuti ai collaboratori familiari dovrebbero senz’altro
comportare una corrispondente riduzione dell’ammontare degli utili di
esercizio da considerare ai fini dell’indennità, che perciò dovrebbe
risultarne sensibilmente incisa; ebbene, non tutti invece sono convinti che
sia così, neppure in giurisprudenza.
Nè è chiaro, per continuare, quale sia il vero coefficiente (in luogo di
quello – tre annate – indicato nell’art. 110), quando la gestione sia
durata meno di cinque anni; anche qui, infatti, è vero che la Cassazione,
dopo aver assunto a lungo un orientamento contrario (per il quale, cioè,
il moltiplicatore avrebbe dovuto essere sempre pari a 3), sembrerebbe ormai
ferma nel convincimento che in tali evenienze spetti al giudice di merito
individuare il coefficiente corrispondente all’effettiva minor durata, e
quindi in ogni caso inferiore a 3. E però, una soluzione del genere non
appare propriamente, come si suol dire, esaustiva, se non altro perché
assai spesso, pur se la gestione dell’uscente è durata meno di cinque anni,
non di meno la farmacia può aver avuto una gestione ancor precedente, alla
quale quindi la prima dovrebbe, ai fini del calcolo, essere “riunita”.
Potremmo proseguire con le tante cose ancora da chiarire, e in particolare
dovremmo anche dar conto dei vari motivi di contrasto che nella pratica
insorgono quando si tratta di determinare (nell’ipotetico “accordo tra le
parti interessate”, ovvero, ad istanza di una delle due, nella
“perizia”dell’amministrazione) il valore dei beni strumentali della
farmacia e, ancor più, della merce (qual’è, infatti, il coefficiente di
svalutazione del costo sostenuto dal gestore uscente per l’acquisto dei
primi, quale la misura dello sconto da applicare in sede di inventario
delle scorte, quali i prodotti o articoli che il subentrante non è tenuto a
rilevare, se ce n’è qualcuno?); ma non può essere questa naturalmente la
sede per approfondimenti ulteriori, dall’esito, del resto, tutt’altro che
certo.
Come vede, in definitiva, almeno stando agli scarsissimi elementi da Lei
offerti, non possiamo esserLe granchè d’aiuto, anche se vale la pena
ricordare che un buon accordo con chi le subentrerà potrebbe rivelarsi più
proficuo di una qualunque iniziativa giudiziaria, specie quando le
rispettive posizioni non appaiano lontanissime tra loro.
(g.bacigalupo)
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