Sediva News del 4 aprile 2007
Talora detraibili anche i premi aggiuntivi per polizze vita rinnovate dopo
il 31 dicembre 2000 – QUESITO
Sta per scadere la polizza vita che avevo stipulato quasi dieci anni fa, e
la Compagnia mi ha proposto di rinnovarla, modificandola da semplice
“rischio morte” a “polizza mista”.
Vorrei sapere se in tal caso il premio sarebbe ancora detraibile ai fini
fiscali.
La detrazione dei premi versati a fronte di contratti assicurativi a “vita
intera” – quelli, per intenderci, per i quali la Compagnia si impegna a
pagare ai beneficiari il capitale o la rendita maturata soltanto al momento
del decesso dell’assicurato – merita alcune precisazioni.
La regola generale vuole tuttora – e qualcuno lo ricorderà – che in ordine
alle polizze sottoscritte entro il 31 dicembre 2000 i premi versati per le
assicurazioni sulla vita sono (anche se non a “vita pura” e quindi non a
“rischio morte”) detraibili dall’irpef, sempre nel limite di € 1.291,14
(i vecchi 2.500.000 di lire), purché le polizze abbiano contrattualmente
una durata non inferiore a cinque anni; mentre, per quelle stipulate o
rinnovate dopo questo termine, sarebbero detraibili soltanto i premi che
hanno meramente ad oggetto il rischio-morte e/o quello di invalidità
permanente non inferiore al 5 per cento e con l’ulteriore condizione che
l’assicurazione non abbia facoltà di recedere dal contratto.
Senonchè, per restare al problema del rinnovo di vecchie polizze, non
tutte le modificazioni del contratto intervenute dopo la fatidica data del
31 dicembre 2000 – questo è l’aspetto che più può interessarLe – recano con
sé l’indetraibilità dei premi versati successivamente al rinnovo, perché è
necessario qualche distinguo.
Se, cioè, la variazione consiste soltanto nel versamento di premi
aggiuntivi come facoltà riconosciuta nella polizza all’assicurato fin dalla
stipula – rispetto al piano di versamento originariamente convenuto – la
circostanza non dovrebbe comportare novazione del contratto in senso
tecnico. In tale evenienza, infatti, non muterebbe evidentemente
l’obbligazione principale della Compagnia, che resterebbe quella di
corrispondere in favore del beneficiario la prestazione (capitale, rendita
o ambedue, secondo i contratti) esclusivamente alla morte dell’assicurato;
cosicché, in questo caso i premi aggiuntivi – anche se corrisposti dopo
la scadenza contrattuale – sarebbero detraibili.
Se, invece, la prosecuzione facoltativa del pagamento dei premi fosse
accompagnata dal (nuovo) obbligo della compagnia di corrispondere il
capitale o la rendita non più soltanto alla morte dell’assicurato, ma
anche, a scelta del beneficiario, alla scadenza del periodo contrattuale
(e dunque a prescindere dall’evento-morte), le variazioni apportate allo
schema originario della polizza costituirebbero una vera novazione, perché
andrebbero a modificare i termini dell’obbligazione principale, con la
conseguenza che i premi aggiuntivi corrisposti dopo il 31 dicembre 2000
dovrebbero considerarsi irrimediabilmente indetraibili.
In definitiva, è necessario esaminare attentamente la natura e la portata
delle modifiche che Le sono state proposte rispetto alla polizza vita in
scadenza, perché, come abbiamo tentato di illustrare, le conclusioni sul
piano fiscale possono rivelarsi nei vari casi ben diverse tra loro.
(v.salimbeni)