Sediva News del 2 aprile 2007

Il Ministero delle Finanze sull’imposta comunale sulla pubblicità.

Una circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha ricordato che
l’esposizione all’esterno di un locale commerciale di una pluralità di
insegne di esercizio beneficia dell’ esenzione dal pagamento dell’imposta
sulla pubblicità soltanto nel caso in cui la superficie complessiva
dell’insegna (determinata in base alla superficie della minima figura
piana geometrica in cui è inscritto il mezzo indipendentemente dal numero
dei messaggi in essi contenuti) non superi i famosi 5 mq (ove superiore,
attenzione, l’imposta colpisce l’intera superficie).

Tuttavia, laddove vengano esposti con l’esclusivo intento di pubblicizzare
i prodotti o i servizi offerti, gli impianti (o manufatti) – ma questo era
scontato – non possono essere considerati insegne di esercizio, e pertanto
non potranno essere esentati dal pagamento del tributo quale ne sia la loro
superficie.

Per quanto concerne, inoltre, l’esposizione nelle vetrine o sulle pareti di
ingresso dell’esercizio di mezzi pubblicitari diversi dalle insegne e per
gli avvisi al pubblico esposti nelle immediate vicinanze delle porte di
accesso, l’esenzione dall’imposta spetta soltanto se gli uni e/o gli altri
attengono all’attività esercitata e se la loro superficie complessiva non
supera il mezzo metro quadrato in relazione a ciascuna vetrina o ingresso
singolarmente considerato.

La circolare rammenta ancora che la Finanziaria 2007 ha esteso i termini
per gli accertamenti relativi all’omesso pagamento dell’imposta, che
infatti sono stati portati a cinque anni dalla data in cui la dichiarazione
riguardante l’“inizio” della pubblicità è stata o avrebbe dovuto essere
presentata; allo stesso modo, sono stati prorogati a cinque anni i termini
per richiedere il rimborso delle imposte illegittimamente pagate.

E però, non c’è nel provvedimento alcun cenno alla norma, pur contenuta
nella Finanziaria 2007, per la quale il Ministero può individuare (entro il
31/03/07, ma il termine non era perentorio) le attività per le quali
l’imposta è dovuta per la sola superficie eccedente i cinque metri
quadrati, “trasformando” quindi questa misura in una vera e propria
“franchigia”.

In attesa di tale regolamento, perciò, è necessario rispettare le regole
appena illustrate.

(Studio Associato)

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