Sediva News del 29 marzo 2007
Non paga l’ici il coniuge separato assegnatario dell’abitazione: la parola
fine della Cassazione sulla vicenda.
È quanto ha affermato la Cassazione in una recentissima sentenza, con la
quale ha ribadito, probabilmente in via definitiva, che non è soggetto
passivo dell’ici il coniuge che, per effetto di separazione legale, risulti
affidatario dei figli e assegnatario della casa di abitazione di proprietà
dell’altro coniuge.
La legge istitutiva dell’ici, infatti, dispone che i soggetti obbligati al
pagamento dell’imposta sono il proprietario dell’immobile o il titolare di
un diritto reale di godimento (come, ad esempio, l’usufruttuario), mentre
non può ritenersi tale il mero diritto di abitazione della casa coniugale,
che viene qualificato dalla Suprema Corte come “atipico diritto personale
di godimento”.
Cadono così definitivamente le diverse interpretazioni avanzate da alcune
sentenze di merito, riferite a suo tempo anche in questa Rubrica.
(s.lucidi)
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