Sediva News del 13 marzo 2007
L’insegna della parafarmacia – QUESITO
Vorrei sapere quali sono, secondo voi, le insegne ammissibili per una
parafarmacia.
Come si è subito qui osservato all’indomani dell’entrata in vigore del
decreto-Bersani, il termine parafarmacia è entrato da allora ufficialmente
nel nostro dizionario, anche se i titolari di “sanitarie”, o simili, già da
tempo vi avevano fatto ricorso, pur utilizzando talora – per finalità del
tutto intuitive, ma naturalmente molto discutibili – caratteri ridotti per
“para” e ben più in risalto per “farmacia”.
Per segnalare o indicare (o, ancor meglio, “insegnare”) il locale dove la
parafarmacia viene esercitata (o anche semplicemente il corner allestito
all’interno di un esercizio più vasto di quello di “vicinato”) non valgono
in ogni caso particolari prescrizioni o divieti, tranne quello –
fondamentale, almeno sul piano dei principi – di non utilizzare
“denominazioni o simboli che possano indurre il cliente a ritenere che si
tratti di una farmacia”, come testualmente ammonisce il Ministero della
Salute nella circolare – ma di semplice circolare si tratta – del 3 ottobre
scorso (da noi commentata a suo tempo: v. Sediva news dell’11/10/2006 e
Piazza Pitagora n. 491).
Sotto questo aspetto, pertanto, dovrebbe ritenersi non consentito non
soltanto, evidentemente, l’uso di riferimenti esclusivi della farmacia, ma
anche il ricorso ad insegne, simboli o denominazioni (proprio come, ad
esempio, quella clamorosa di “paraFARMACIA”) che si rivelino comunque in
grado di ingenerare in un consumatore di “media diligenza” il convincimento
di accedere appunto ad una vera e propria farmacia.
Quanto, poi, alla semplice “croce” (verde o rossa che sia), non è
facilissimo sostenere che essa possa, da sola, ingenerare quel
convincimento, anche perché, come è noto, non si tratta di un simbolo
propriamente esclusivo della farmacia; e, del resto, la “croce” viene
comunemente utilizzata per indicare il luogo di esercizio di un’attività in
qualunque modo inerente alla “sanità” (un ambulatorio medico o veterinario,
il pronto soccorso di una struttura clinica, ecc.), e la vendita di
farmaci, sia pure soltanto di quelli da banco, indubbiamente lo è.
Il problema, tuttavia, non sembra tanto di natura “semantica”, quanto
quello dei comportamenti che nel concreto rischiano di assumere i titolari
di questi esercizi; ed è proprio su questi comportamenti che il Ministero,
le Regioni, i Comuni e, non ultima, la Federfarma, stanno concentrando e
indirizzando l’attenzione, ed accentuando, ove possibile, i loro interventi
(andrebbero, ad esempio, caratterizzati un po’ meglio – e più
significativamente – i compiti del farmacista nella parafarmacia quando
questa sia chiamata a dispensare, anche mediante self service, i SOP e gli
OTC, perché qui il suo ruolo non è ancora chiarissimo, né soddisfacente).
E però, posto anche che tali iniziative possano al momento incontrare
ostacoli da parte dell’Antitrust e ancor più sul piano normativo – data
l’estrema laconicità delle disposizioni “istitutive” della (nuova)
parafarmacia – e che quindi il fenomeno possa nel breve allargarsi, c’è da
dubitare, se non altro per ragioni puramente economiche, di una sua
autentica affermazione commerciale ed anche, perciò, di una sua vera
proliferazione, specie nel medio o lungo periodo.
E’ pensabile, del resto, che prima o poi il legislatore intervenga in prima
persona nuovamente sul settore, e che possa anche, poniamo, vietare
espressamente ai titolari di farmacia (in forma individuale o sociale)
l’apertura di parafarmacie, che comunque, sia detto tra parentesi, ove si
prescinda da una qualche loro fumosa utilità sotto un profilo latamente
“strategico”, assai poco sembrano giovare all’impresa “principale”.
(g. bacigalupo)