Sediva News del 9 marzo 2007

Con le istruzioni dell’Agenzia delle entrate si riduce (e non poco…) la
convenienza per il rimborso dell’iva-auto.

Come è noto, a seguito della sentenza della Corte di Giustizia Europea
emessa in data 14 settembre 2006 (v. Sediva news del 15/09/2006 e del
17/10/2006) il recupero dell’iva inerente alle spese aziendali sostenute
per l’acquisto e la gestione delle autovetture dal 1 gennaio 2003 al 13
settembre 2006 non può essere realizzato dall’imprenditore con una
procedura “fai da te”, ma deve seguire regole precise, definite con il Dl
258/2006.
E con la recente emanazione del provvedimento dell’Agenzia delle entrate –
che ha fornito, unitamente al modello di presentazione in via telematica
dell’istanza, anche le necessarie istruzioni applicative – si è passati
finalmente alla fase veramente operativa; e però, dovendosi escludere
appunto qualsiasi forma di compensazione, la sola modalità di recupero
dell’imposta non detratta a suo tempo resta quella del rimborso, il quale
potrà a sua volta percorrere, per così dire, due “corsie”, di cui la prima
decisamente “preferenziale”.
Detrazione forfetaria. Il Governo italiano ha ottenuto dalla Commissione
europea l’autorizzazione a fissare la detrazione dell’iva sulle
autovetture nella (peraltro, ragionevolmente auspicabile) percentuale
forfetaria del 40%, ridotta al 35% per l’ agricoltura, la silvicoltura, la
pesca e la piscicoltura (e non perciò per le farmacie).
Le domande per il rimborso forfetario dovranno essere presentate entro il
15 aprile 2007, anche se non dovrebbe trattarsi di un termine perentorio.
Beninteso, come del resto abbiamo rilevato a suo tempo, chi sceglie
questa “corsia” accetta la misura offerta dall’Agenzia delle entrate (che,
in ipotesi, può essere anche inferiore alla percentuale di “effettivo
utilizzo” del mezzo nell’attività di impresa o di lavoro autonomo), ma, di
contro, non deve ovviamente fornire alcuna prova di tale “effettivo
utilizzo”.
Detrazione analitica. Chi, invece, ritiene che la detta detrazione
forfetaria non corrisponda alla reale percentuale di impiego del veicolo,
dovrà scegliere l’altra strada, quella del rimborso analitico, ma in questo
caso dovrà esibire tutta la documentazione necessaria a comprovare che
l’utilizzo del mezzo nell’attività sia stato percentualmente superiore a
quanto espresso dalla detrazione forfetaria. Sempre in tale evenienza, le
domande di rimborso dovranno essere presentate entro il termine, questa
volta perentorio, del 13 settembre 2008.
Recupero delle (maggiori) imposte dirette sulle somme rimborsate. Per
ambedue le modalità, tuttavia, l’iva da rimborsare (forfetariamente o
analiticamente) dovrà essere decurtata delle maggiori imposte dirette
(irpef e irap) che si sarebbero dovute pagare a suo tempo sull’ammontare
dell’iva indetraibile. In quel periodo (ripetiamo, 1/01/2003-13/9/2006),
cioè, l’iva, proprio perché indetraibile, è diventata un vero e proprio
costo aziendale, concorrendo quindi a formare l’ammontare complessivo delle
spese e/o degli acquisti deducibili e riducendo, per ciò stesso, il
reddito della farmacia e (quindi) le imposte da scontare sullo stesso. Ecco
perchè, in definitiva, il rimborso (forfetario o analitico) di quell’iva
deve“passare” necessariamente attraverso la restituzione delle imposte
allora non pagate (nel concreto, l’ammontare di tali imposte va detratto da
quello dell’iva rimborsabile e il residuo importo di quest’ultima sarà
quello che il Fisco effettivamente liquiderà direttamente all’avente
diritto in separata sede).
Recupero dell’iva sui veicoli ceduti. Perdipiù, il provvedimento
dell’Agenzia contiene una sgradevole sorpresa che in molti casi può
ridurre di parecchio, o azzerare del tutto, la convenienza del rimborso;
infatti, per le cessioni delle vetture che hanno scontato l’iva in misura
ridotta – soltanto, cioè sul 10% o sul 15% del corrispettivo della cessione
(a seconda della data di acquisto del mezzo) – per effetto del rimborso
ora richiesto deve essere riversata al Fisco (con una nota di variazione
nel registro dei corrispettivi) l’eventuale differenza tra la (minore) iva
assolta sulla cessione e quella (maggiore) che scaturisce assumendo come
base imponibile l’intero corrispettivo pattuito , sia pure, fortunatamente,
senza applicazione di sanzioni e interessi.

Che fare? Con tutti questi “paletti” la convenienza del rimborso dovrà,
necessariamente, essere
valutata con attenzione. Ora, salvi casi particolari, la vettura adibita
alla farmacia (e ad essa anche intestata, ove si tratti di una società di
persone) viene in genere utilizzata promiscuamente – cioè, sia per
esigenze di lavoro, che per quelle personali o familiari – anche negli
stessi giorni lavorativi, mentre è sicuro che nei giorni di chiusura
dell’esercizio l’uso del mezzo avvenga soltanto a titolo personale e/o
familiare. Stando così le cose, la percentuale del 40% non sarebbe poi così
lontana dalla salomonica misura del 50% (utilizzo del mezzo per metà
aziendale e per metà privato) di cui abbiamo parlato altre volte; in più,
il rimborso forfetario non comporterebbe l’onere di reperire ed esibire la
(talora laboriosa) documentazione attestante l’effettivo utilizzo della
vettura.
Quindi, tutto sembra consigliare di accontentarsi del forfait senza grandi
eccessi di ingordigia.
Ma, come si è accennato, anche la strada del rimborso forfetario va
valutata attentamente prima di essere intrapresa.
L’obbligo, cioè, di riversare le maggiori imposte dirette “collegate” (nel
modo che si è detto) all’iva indetraibile, a conti fatti rende
praticamente nulli i vantaggi delle istanze di rimborso per gli autocarri
(per i quali, a suo tempo si è dedotta tutta l’iva indetraibile senza alcun
limite di costo) e anche per le autovetture di costo (lordo iva)
inferiore ai 20.000-25.000 euro; le cose peggiorano, ancora, poi, se
l’autovettura nel frattempo è stata ceduta, ed anche questo lo si è appena
visto.
Se, infine, consideriamo la complessità di calcolo di tutti questi
“recuperi”, il tempo impiegato a reperire la documentazione di spesa (che
non deve essere allegata all’istanza, ma comunque indicata in numero nel
modello stesso ), e teniamo conto che probabilmente nulla sarà rimborsato
senza un qualche controllo, non è difficile concludere che il numero dei
casi per i quali il rimborso si rivela nel concreto vantaggioso non ha
bisogno di molte cifre per essere espresso.

(s.civitareale)

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