Sediva News del 6 marzo 2007
Interventi per il risparmio energetico: anche la sostituzione degli infissi
è “agevolabile” – QUESITO
Ho saputo che tra gli interventi per il risparmio energetico agevolabili
rientra anche la sostituzione degli infissi. Se è vero, a quali
condizioni?
In effetti, tra le spese di risparmio energetico agevolabili secondo la
Finanziaria 2007 (art. unico, commi 344-349) sono comprese anche quelle
relative a interventi su edifici esistenti o su unità immobiliari (e,
quindi, anche su singoli appartamenti) sostenute entro il 31 dicembre 2007
e riguardanti, tra l’altro, finestre comprensive di infissi.
In particolare, per le spese sostenute a fronte di questi interventi –
debitamente documentate da fattura, come è ovvio – spetta una detrazione
dalle imposte dirette pari al 55% degli oneri effettivamente rimasti a
carico, sia pure fino ad un importo massimo detraibile ( e non della
spesa!) di 60mila euro.
La detrazione, che in ogni caso va ripartita in tre (e non in dieci,
pertanto) rate annuali di pari importo, è riconosciuta (e queste sono le
ulteriori piacevoli novità) non solo a favore di coloro che sostengono la
spesa “in privato” ma anche alle imprese – incluse quelle condotte in
società – e riguarda, quindi, tanto i fabbricati abitativi che quelli
strumentali.
La condizione essenziale per fruire dell’agevolazione è che l’intervento
rispetti i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K indicati
in una tabella (allegata proprio alla Finanziaria 2007) e suddivisi in
zone climatiche. Di cosa si tratta?
La trasmittanza termica, esattamente, è il flusso di calore che passa
attraverso una parete per metro quadrato di superficie della parete stessa
per grado K di differenza tra la temperatura interna ad un locale e la
temperatura esterna o del locale attiguo: in pratica, la trasmittanza
termica rappresenta la misura in cui la superficie consente la
“dispersione” verso l’esterno del calore dell’ambiente interno per una data
differenza (grado K) di temperatura fra i due ambienti.
Saranno “agevolabili” tra le spese di risparmio energetico, quindi, solo
gli interventi che, rispettando per l’appunto i coefficienti di
trasmittanza tecnica previsti nella richiamata tabella, sono in grado di
assicurare un risparmio energetico rispetto agli infissi preesistenti.
Inoltre, per l’ottenimento dell’agevolazione bisogna anche osservare, in
primo luogo, una serie di adempimenti dettagliati dal provvedimento di
attuazione del Ministero dell’Economia recentemente emanato, tra i quali
spicca – per coloro che sostengono le spese “privatamente” e non
nell’ambito dell’attività d’impresa – l’obbligo di pagamento con bonifico
bancario da cui risulti la causale del versamento ed il codice fiscale sia
del soggetto che effettua la spesa (e che beneficia della detrazione), sia
del beneficiario del pagamento.
Devono, però, essere rispettate anche ulteriori condizioni, ed infatti:
– un tecnico deve asseverare, sotto la sua responsabilità civile e penale,
la rispondenza dell’intervento ai requisiti che abbiamo appena ricordato;
– deve essere acquisita la certificazione energetica contemplata dal d.lgs.
n. 192/2005 (che contiene appunto le disposizioni da osservare in materia
di efficienza energetica nell’edilizia), ovvero un attestato di
qualificazione energetica, predisposto e asseverato da un professionista
abilitato. In pratica, questi documenti – da inviare, tra l’altro,
all’Enea entro sessanta giorni dalla fine dei lavori e comunque non oltre
il 28 febbraio 2008 – dovranno certificare, come già accennato,
l’efficienza energetica dell’edificio o della singola unità immobiliare,
vale a dire la quantità annua di energia che l’edificio o l’appartamento
“consumano” in relazione ad un uso standard dell’immobile stesso,
compresa la climatizzazione invernale e quella estiva, la preparazione
dell’acqua calda per usi igienici e sanitari, la ventilazione e
l’illuminazione; insomma, è indispensabile certificare che l’intervento
agevolato ha contribuito effettivamente alla riqualificazione energetica
dell’edificio conseguendo il risparmio energetico minimo richiesto per le
agevolazioni.
C’è da osservare, infine, che – tenuto conto anche delle indicazioni
fornite dall’Agenzia delle entrate con la circolare n. 57 del 1998 – la
sostituzione di infissi esterni può rientrare tra gli interventi
“agevolabili” ai fini della detrazione Irpef del 36% soltanto ove essa, da
un lato, comporti una modifica di materiale e/o di tipologia di infissi e,
dall’altro, riguardi l’intera facciata interessata (cioè, tutte le finestre
e luci aperte sulla stessa facciata dell’immobile); solo in tal caso
potrebbe, infatti, essere considerato uno degli interventi di manutenzione
straordinaria previsti sub b) dell’art. 31 della l. 457/98 ed essere
pertanto ammesso all’agevolazione.
Diversamente, la semplice sostituzione di infissi senza la modifica di
materiale e/o di tipologia di infisso “degraderebbe” l’intervento a
manutenzione ordinaria, che, come è noto, è ammesso all’agevolazione
soltanto se riguardi parti condominiali e non, semplicemente, singole unità
immobiliari.
In definitiva, tenendo in ogni caso presente che, come dispone
espressamente il provvedimento di attuazione, le due agevolazioni – quella
del 55% e quella del 36%, per intenderci – non sono cumulabili, per
“cogliere” quantomeno l’agevolazione del 36% è comunque necessario
procedere ad un rinnovo e non ad una mera sostituzione degli infissi
esistenti; varrebbe perciò la pena, in ultima analisi, valutare l’ipotesi
– ove possibile – di procedere ad interventi più profondi, finalizzati
proprio alla riqualificazione energetica, anche perché, oltretutto, le
agevolazioni fiscali si rivelano in questo caso, come abbiamo visto,
decisamente più appetibili.
(s.civitareale)
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