Sediva News del 22 febbraio 2007
la titolarita’ della farmacia in capo ad una soc. cooperativa a rl –
QUESITO
Stiamo per acquistare una farmacia e vorremmo utilizzare la forma della
cooperativa a responsabilità limitata, ma forse grandi benefici non ne
derivano, anche perché non mi risulta che i farmacisti si siano avvalsi
frequentemente della cooperativa, preferendo tuttora , a quanto pare,
ricorrere alla società di persone.
Vorremmo conoscere il Vostro punto di vista.
Anche in questa Rubrica, per la verità, si è fatto sinora soltanto qualche
cenno alla cooperativa tra farmacisti, senza perciò entrare granchè nei
dettagli; e questo, probabilmente, proprio per lo scarso appeal che –
giustamente, diremo poi – pare esercitare attualmente nei farmacisti.
Il che può forse spiegarsi un po’ con la circospezione con cui generalmente
ci si avvicina ad una prospettiva nuova (per il fatto in sé di essere
nuova), un po’ con le numerose incertezze che obiettivamente gravano –
oggi come ieri – su questo modello societario (ed ancor più, come si vedrà
meglio, se applicato alla farmacia) ed un po’, magari, anche perché la
vicenda cooperativistica come tale può evocare nel farmacista, chissà,
le famigerate COOP che notoriamente non riscuotono, per “colpa” di Bersani,
grandi simpatie nella categoria.
Eppure, il (primo) decreto-Bersani – è noto – ha formalmente legittimato
anche le società cooperative a r.l. all’assunzione della titolarità di
farmacie, proprio come le società di persone, ed anzi ha equiparato quasi
perfettamente tra loro sul versante pubblicistico (su quello civilistico
, invece, le diversità – come vedremo tra poco – sono numerose, quanto
importanti) le due figure societarie, dato che, in particolare, le une e
le altre: a) possono essere costituite soltanto da farmacisti “idonei”;
b) devono preporre alla direzione della singola farmacia sociale
obbligatoriamente un socio; c) hanno come oggetto esclusivo la gestione
di farmacie; d) possono essere titolari “dell’esercizio di non più di
quattro farmacie ubicate nella provincia” dove hanno sede legale); e che
e) i farmacisti partecipanti, alle une come alle altre, sono destinatari
allo stesso modo delle disposizioni speciali di cui agli artt. 7 e 8 della
l. 362/91, soggiacendo in ispecie anche allo stesso regime di
incompatibilità, e non possono dunque, ad esempio, assumere la titolarità
individuale di un’altra farmacia (perdipiù questo divieto, per l’ipotetico
farmacista-cooperatore, è sancito anche dall’art. 2527 cod.civ. che
interdice espressamente al socio-cooperatore di esercitare “in proprio
imprese identiche o affini con quella della cooperativa”).
Tuttavia, una differenza di un certo peso che ci viene in mente sotto
quest’ultimo aspetto (ma ce ne possono essere altre, non meno rilevanti)
concerne i rapporti tra il singolo socio e le farmacie diverse da quelle
sociali, nel senso che il farmacista-socio di una società di persone può
assumere la stessa veste in tante altre società di persone (avendo soltanto
cura, come abbiamo avvertito altre volte, di non assumere in alcuna di esse
la direzione responsabile di una farmacia), mentre il farmacista-
cooperatore, se può forse esercitare anche lui una qualsiasi attività nel
settore della distribuzione all’ingrosso di farmaci (che non sembra
infatti un’impresa “identica” o “affine” ad una farmacia), non può invece
probabilmente partecipare a nessuna società di persone e neppure, ci
pare, ad altre cooperative di farmacisti.
E però, sia ben chiaro, c’è un problema di fondo ed è quantomai testardo e
disagevole da risolvere almeno al momento, e riguarda la relazione tra le
disposizioni codicistiche sulle cooperative in generale (che a loro volta
costituiscono un corpus normativo speciale, ricco di parecchie norme
imperative e quindi inderogabili) e quelle di settore sulle cooperative tra
farmacisti (le norme, per intenderci, dettate appunto dalla l. 362/91 sulle
società tra farmacisti), perché qui non crediamo affatto che le seconde
possano ritenersi tout court prevalenti sulle prime, e, anzi, i vistosi
segni di autentica blindatura che caratterizza l’attuale sistema
cooperativistico fa supporre l’esatto contrario, che cioè anche le
cooperative tra farmacisti debbano conformarsi – dalla loro nascita alla
loro morte – ai principi del codice, e che
pertanto le disposizioni della l. 362/91 siano costrette a cedere alle
altre ed applicarsi quindi soltanto nei limiti della compatibilità con quel
sistema (e questo, già per conto suo, può porre enormi problemi
interpretativi).
Ciò nondimeno, alcuni profili vantaggiosi – comunque ben conosciuti –
rispetto alle società di persone le cooperative (anche quelle tra
farmacisti, dunque) possono ancora esibirli: parliamo della maggiore
variabilità del capitale (nel senso che l’apertura della cooperativa
all’ingresso – sia pure non del tutto libero – a nuovi soci è sicuramente
più ampia, anche se non assoluta); parliamo anche della personalità
giuridica che ovviamente caratterizza la cooperativa a r.l. (che, per
definizione, sottrae i soci-cooperatori alla responsabilità solidale,
sussidiaria e illimitata per le obbligazioni sociali, che invece si
estende a tutti i soci di una snc ed ai soci accomandatari di una sas, con
riflessi naturalmente anche in sede fallimentare); e parliamo, dulcis in
fundo, dei tanto agognati benefici fiscali (previsti dal Dpr 601/73), che
permettono alla cooperativa, tra l’altro, di godere di un abbattimento pari
alla metà dell’aliquota generale dell’Ires.
Peraltro, i primi due sembrano vantaggi soprattutto apparenti, perché, da
un lato, anche lo statuto di una società di persone può tranquillamente
prevedere l’ingresso di nuovi soci (anche se non è meraviglioso prevederlo,
perché possono configurarsi preoccupanti “controindicazioni”), e,
dall’altro, il coinvolgimento personale del socio nelle società di persone
non può rappresentare qui un vero problema, come del resto ci dice la
storia anche recente della farmacia che in genere non presenta vicende
fallimentari che siano derivate in modo precipuo dalla gestione
dell’esercizio.
Restano, è vero, gli aspetti fiscali, ma nel nostro caso beneficiarne non
sarà spesso conveniente e/o agevole, perché la farmacia, per le sue
peculiarità, non sembra prestarsi con proficuità ad una gestione
cooperativistica, specie stando all’odierno sistema di diritto positivo,
al quale, dunque, è necessario per completezza fare ora almeno qualche
cenno.
E diciamo subito che si tratta di una disciplina (contenuta nel Libro V,
Titolo VI del codice civile: artt. 2511 e segg.) che è stata interamente
riscritta dal legislatore in occasione della riforma delle norme sulle
società di capitale (D.Lgs 17/1/2003 n. 6), anche se in realtà essa
costituisce un ripescaggio o, se si vuole, una riedizione delle precedenti
norme sulla cooperazione (integrate dalla famosa “legge Basevi” sulle
cooperative agevolate), sia pure improntata ad una maggiore tutela
delle finalità lucrative ed anche ad una certa semplificazione delle
disposizioni in tema di costituzione.
Ora, l’art. 2511 del c.c. definisce in linea generale le cooperative come
“società a capitale variabile con scopo mutualistico”; e se la variabilità
del capitale, come accennato, ha un significato univoco, non è affatto
chiaro neppure in questa definizione (come non erano state chiare le
norme precedenti…) che cosa sia precisamente lo “scopo mutualistico”,
che peraltro dovrebbe consistere semplicemente nella fornitura vicendevole
tra e per i soci-cooperatori di beni di consumo e/o di circostanze di
lavoro. Lo “scopo mutualistico”, del resto, viene dalla norma formalmente
riferito – stando alla sua lettera – alla società come tale e non al socio
(come pure dovrebbe essere, perché la mutualità attiene, soprattutto, ai
rapporti tra i soci), anche se questo non parrebbe nella sostanza
comportare particolari conseguenze.
E però, ed ecco un aspetto-cardine della riforma, come “vere” cooperative
sono oggi riconosciute dal codice – perciò ammesse a beneficiare delle
varie agevolazioni, anche fiscali (v. art. 223 duodecies disp. att. c.c.)
– soltanto quelle, nuove di zecca, “a mutualità prevalente”, le quali
sono testualmente definite (art. 2512 cod.civ.) come le società che,
“in ragione del tipo di scambio mutualistico” , svolgono l’attività
prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni e servizi
(cooperative di consumo) e/o si avvalgono prevalentemente, nello
svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci
(cooperative di lavoro) e/o degli apporti di beni o servizi da parte loro
(cooperative di produzione e/o servizi).
E quindi, detto per inciso, dato che la titolarità di una farmacia potrà
essere assunta soltanto da una cooperativa a r.l. costituita da
farmacisti, ragionevolmente si tratterà sempre, ai nostri fini, di una
cooperativa di lavoro ed anche, spesso, di una cooperativa di servizi.
Le cooperative a mutualità prevalente (perciò soltanto loro), poi,
possono/devono essere iscritte in un apposito Albo (istituito presso il
Ministero delle Attività Produttive), nel quale depositano annualmente i
propri bilanci nelle cui “note integrative” gli amministratori e gli
(eventuali) sindaci devono appunto documentare (sotto la loro
responsabilità, pertanto) la prevalenza del requisito mutualistico,
evidenziando contabilmente che:
a) i ricavi dalle vendite dei beni e/o dalle prestazioni di servizi verso i
soci siano superiori al 50% del totale dei ricavi;
b) il costo del lavoro dei soci sia superiore al 50% del totale del costo
del lavoro dell’impresa;
c) il costo per i beni conferiti dai soci sia superiore al 50% del totale
dei costi delle merci acquistate o conferite.
Per le cooperative di farmacisti bisognerà naturalmente aver riguardo, in
particolare, al profilo di cui sub b), ma pure, non di rado, a quello sub
c): il rispetto della prevalenza in ambedue questi parametri non dovrebbe
costituire un grande problema per le “nostre” cooperative, nelle quali,
infatti, i farmacisti parteciperebbero sia – certamente – con il proprio
lavoro, ma anche – verosimilmente – con conferimenti di denaro.
Senonchè, attenzione, lo statuto della società cooperativa a mutualità
prevalente deve prevedere anche:
d) il divieto di distribuire dividendi ai soci in misura superiore
all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti
e mezzo rispetto al capitale versato;
e) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in
sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto
al limite previsto sub d);
f) il divieto di distribuire le riserve tra i soci cooperatori;
g) l’ obbligo di devoluzione in caso di scioglimento della società
dell’intero patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e
lo sviluppo della cooperazione.
Come si vede, perciò, anche trascurando il lieve problema connesso alla
farraginosità (per una farmacia , ben s’intende) dei sistemi di
amministrazione previsti per la società cooperativa e a quello non lieve
dei controlli governativi e giudiziari ai quali essa continua
(fatalmente, diremmo) ad essere sottoposta, i divieti e/o gli obblighi
sopra elencati possono rivelarsi profili piuttosto rigidi – specie,
evidentemente, quelli indicati sub d) e g) – che davvero poco si
conciliano con le esigenze di un titolare (individuale o collettivo, non fa
differenza) di farmacia, soprattutto considerando il regime vincolistico
che tuttora impronta il settore e le conseguenze sul piano
economico/commerciale/patrimoniale che ne derivano e che ben conosciamo.
E quindi, nonostante la riduzione a nove del numero minimo legale dei soci,
che scende addirittura a tre (altra novità fondamentale) quando i soci
siano persone fisiche e la cooperativa adotti le norme della s.r.l. (e sono
esattamente, guardacaso, i due requisiti che pretende l’art. 5 del
decreto-Bersani), e nonostante la già ricordata accentuazione – nella
riforma – delle finalità lucrative della società cooperativa (al punto
che, secondo l’art. 2545 sexies, l’atto costitutivo determina persino “i
criteri di ripartizione dei ristorni ai soci” proporzionalmente – noi
crediamo – anche alla quantità e qualità delle loro prestazioni
lavorative), sembra nondimeno, se non altro, ancora prematuro imboccare
questa strada.
Certo, è possibile che in qualche caso – magari per esercizi di ridotte
dimensioni – tre farmacisti possano ravvisare buone ragioni e giusti
presupposti per acquistare, sotto forma di cooperativa a r.l., una
farmacia, o per trasformare in cooperativa una società di persone, o,
infine, per conferirvi una farmacia individuale; e però, in linea generale,
i pur consistenti benefici fiscali appaiono, almeno ai nostri occhi e
almeno in questo momento, tuttora non sufficienti a giustificare scelte
del genere. Se ne riparlerà, semmai, quando tanti dubbi saranno stati
chiariti, specie quelli sull’intricato rapporto – sotto il mero profilo
civilistico, come accennato all’inizio – tra i due sistemi normativi.
Il vero è che l’art. 5 del decreto-Bersani , pur accortissimo e
assolutamente consapevole (come abbiamo rilevato tempo fa) nel riformare
in particolare l’art. 7 della l. 362/91, è scivolato in questa improvvisa
“apertura” anche alle cooperative della titolarità della farmacia, che
tuttavia appare un po’ troppo disinvolta e anche un po’ demagogica (in
linea, forse, con l’amore smisurato per questo fenomeno del Ministro che
ha dato il nome al provvedimento), cosicchè, se non interverranno precise
norme di raccordo (però, per molte ragioni, abbastanza improbabili), essa
rischia di sostare a lungo nei “box” e, dunque, rivelarsi nel concreto un’
“apertura”soprattutto virtuale.
(g.bacigalupo)
La SEDIVA e lo Studio Bacigalupo Lucidi prestano assistenza contabile, commerciale e legale alle farmacie italiane da oltre 50 anni!