Sediva News del 12 febbraio 2007

compensazioni d’imposta sopra i diecimila euro ancora libere (ma non per
molto…).

Come sappiamo, per effetto della Finanziaria 2007 (v. Sediva news del
15/01/2007), i crediti d’imposta di importo superiore ai diecimila euro
potranno essere utilizzati per compensare altre imposte e/o contributi
tramite il modello F24, soltanto previa comunicazione dell’operazione
all’Agenzia delle entrate e previo l’assenso, anche “silenzioso”, da parte
di quest’ultima.
Vale la pena però ricordare che – fino a quando non sarà emanato il
provvedimento dell’Agenzia che definirà nel concreto le modalità di
trasmissione telematica di tale comunicazione (e fornirà i relativi
modelli) – le compensazioni di crediti d’imposta, anche ove di importo
superiore a diecimila euro, saranno “libere”; e quindi potrebbe essere il
caso di approfittarne, almeno finché si può.
Del resto, con lo stesso provvedimento l’Amministrazione finanziaria
dovrà anche stabilire “le procedure di controllo volte ad impedire
l’utilizzo indebito di crediti”, come letteralmente si esprime la norma di
legge.
Il che significa che vi sono buone ragioni per sospettare che l’Agenzia
delle entrate non si limiterà a controllare se il credito d’imposta da
utilizzare in compensazione scaturisca o meno da una dichiarazione
correttamente compilata, perché questo già lo fa anche se, fino ad oggi,
soltanto a posteriori. Ben diversamente, tenuto conto che la
compensazione in realtà altro non è che una forma di rimborso, è
probabile che il Fisco vorrà anche verificare se il contribuente che chiede
la compensazione abbia tutte le carte in regola per essere ammesso al
rimborso delle somme stesse (come se, cioè, egli ne avesse effettivamente
chiesto tout court il rimborso invece che la compensazione) e dunque, per
esempio, controllare che egli non risulti debitore di cartelle di pagamento
già scadute ovvero non sia soggetto a verifiche fiscali.
Il necessario provvedimento dell’Agenzia delle entrate, in definitiva, ci
dirà se i nostri timori sono fondati.
Nell’attesa, è bene però anche tenere presente che questo limite dei
diecimila euro riguarda in ogni caso soltanto le compensazioni c.d.
orizzontali, vale a dire quelle operate tra crediti e debiti di imposte tra
loro diverse, o di contributi tra loro diversi, o tra imposte e
contributi (ad esempio, un debito iva compensato con un credito irpef o
viceversa, oppure con un debito per contributi da DM10, ecc.), e non
invece le compensazioni c.d. verticali (o interne, che dir si voglia),
quelle cioè tra crediti e debiti per la stessa imposta o per lo stesso
contributo, sia pure con riferimento ad anni diversi (ad esempio, un
credito Irpef del 2005 compensato con l’acconto Irpef del 2006), le quali,
d’altronde, per essere operate non richiedono obbligatoriamente
l’utilizzo del modello F24.
Conviene, pertanto, dare più spazio, ove possibile, alle compensazioni
verticali piuttosto che alle orizzontali, evitando comunque, ad ogni buon
fine, di far transitare anche le prime – come invece, pur se non
necessario, generalmente accade – sul mod. F24, proprio per non rischiare
di incappare nel “muro” dei diecimila euro.
Anche questo profilo, tuttavia, dovrebbe essere meglio e definitivamente
chiarito con il ricordato provvedimento di attuazione.
(s. civitareale)

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