Sediva News del 5 febbraio 2007
La successione del coniuge nella farmacia – QUESITO
Ho ereditato la farmacia da mio marito deceduto a novembre scorso, e vorrei
sapere quali norme fiscali sono applicabili in questo caso.
Come più volte abbiamo chiarito, anche di recente, nella Rubrica, la
successione nell’azienda (al pari della sua donazione) è stata interamente
esonerata dall’imposta soltanto ove essa avvenga a favore di un
discendente in linea retta, e non quindi nel caso in cui vi subentri il
coniuge.
Certo, l’esclusione di quest’ultimo dal beneficio non sembra granchè
giustificabile, se non nel quadro di quel particolare favore con cui il
nostro legislatore, tributario e non, si è recentemente rivolto ai passaggi
generazionali dell’azienda; si pensi al patto di famiglia, anch’esso
circoscritto ai trasferimenti in linea retta e anch’esso espressamente
dichiarato non soggetto all’imposta di donazione proprio dal comma 78
dell’art. unico della l. 296/06.
Tuttavia, non va dimenticato che anche il coniuge, come il figlio, gode di
una franchigia di 1 milione di euro, e che, perdipiù, dalla base imponibile
di un’azienda (sempre ai fini dell’imposta di successione o di donazione)
viene comunque espressamente escluso l’avviamento, che naturalmente
costituisce il valore aziendale di gran lunga più importante, cosicché
anche nel Suo caso non sarà dovuta, nel concreto, alcuna imposta di
successione.
(s.lucidi)
La SEDIVA e lo Studio Bacigalupo Lucidi prestano assistenza contabile, commerciale e legale alle farmacie italiane da oltre 50 anni!