Sediva News del 30 gennaio 2007
La comunicazione dei nuovi rapporti di lavoro (anche autonomo)- QUESITO
Sto procedendo all’assunzione in farmacia di due nuovi dipendenti, e vorrei
sapere se sono cambiate, come sembrerebbe, le norme sugli adempimenti
connessi alle nuove assunzioni.
In effetti, la legge finanziaria del 2007, tra le mille cose che ha fatto,
ha anche introdotto modifiche significative alla disciplina sugli obblighi
di comunicazione delle nuove assunzioni.
Ferma, infatti, la soppressione di tale adempimento nei confronti
dell’Autorità di PS per l’assunzione di lavoratori stranieri, resta invece
l’obbligo di comunicare allo “Sportello unico del centro per l’impiego”
(ove è territorialmente ubicata la sede di lavoro) ogni nuovo rapporto
lavorativo; la comunicazione, tuttavia, dovrà essere inviata – ed è questa
la novità più cospicua – obbligatoriamente entro il giorno precedente alla
data di effettivo inizio del rapporto (il che vale, e questo è singolare,
anche quando il giorno precedente coincida con una giornata festiva,
nonostante la disciplina dei termini prevista nel cod. civ. preveda
generalmente lo slittamento al primo giorno lavorativo utile). Per le
agenzie interinali (ora dette di somministrazione), il termine è invece
quello del giorno venti del mese successivo.
Tale comunicazione dell’avvio del rapporto – che da contestuale diventa
quindi preventiva – riguarda, si badi bene, tutti i datori di lavoro,
pubblici e privati (e compresi quelli domestici), e non soltanto il lavoro
subordinato, ma anche i rapporti di lavoro autonomo in forma coordinata,
quelli con gli agenti e/o rappresentanti di commercio, nonché i contratti
di formazione, i rapporti di associazione in partecipazione con apporto
lavorativo, le assunzioni di dirigenti, di lavoratori extracomunitari, di
neocomunitari e di disabili.
Naturalmente, la comunicazione dovrà riguardare anche (ma sarà obbligatoria
soltanto con l’adozione nel concreto del previsto modello unificato) i casi
di variazione del rapporto di lavoro per la proroga del termine (per i
contratti a tempo determinato), per la trasformazione da determinato a
indeterminato ovvero da tempo parziale a tempo pieno, per il distacco o il
trasferimento del lavoratore, e per la modifica della ragione sociale se il
datore di lavoro è una società di capitale o di persone. In tutte queste
evenienze, peraltro, la comunicazione dovrà essere inoltrata entro cinque
giorni dall’intervenuta variazione.
In ogni caso, fino a quando non diventerà operativo il modello unificato,
tutte queste comunicazioni andranno inoltrate come sinora è avvenuto, cioè
con modalità cartacee ovvero online.
(gio.bacigalupo)
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