Sediva News del 26 gennaio 2007
Se il titolare di farmacia vuole aprire una parafarmacia – QUESITO
E’ vero che quale titolare di farmacia posso aprire una parafarmacia
nell’ambito dello stesso comune, con lo stesso personale, la stessa merce,
la stessa partita iva della farmacia, pur dando la direzione ad altro
farmacista ed attenendomi alle formalità richieste per l’apertura?
Al quesito abbiamo dato sostanzialmente risposta nella Sediva news del
25/9/2006, con la quale abbiamo precisato che – al momento (ma un domani
neppure lontanissimo le cose potrebbero cambiare) – non vi sono ostacoli
normativi perchè un titolare individuale di farmacia assuma la titolarità
individuale anche di un esercizio di vendita al dettaglio di OTC e SOP,
cioè di una parafarmacia (ovunque sia essa ubicata).
Naturalmente, quale intestatario già di una partita iva, il titolare di
farmacia comunicherà telematicamente all’Agenzia delle Entrate l’apertura
della nuova attività, che dunque sarà esercitata sotto la stessa “veste”
fiscale, perché saremo in presenza di un’impresa unica anche se con due
diversi rami d’azienda (la farmacia e la parafarmacia, appunto).
La merce destinata ai due esercizi commerciali sarà pertanto ordinata
dall’ unico imprenditore che provvederà poi a distribuirla nei due punti
vendita, anche se, perlomeno ai fini degli studi di settore, dovranno in
pratica (pur se non formalmente) essere redatti due diversi bilanci nel
quadro del controllo della congruità e coerenza dell’una e/o l’altra delle
due attività di vendita al dettaglio.
Quanto al personale dipendente, va ricordato, da un lato, che non è
obbligatorio nella parafarmacia – sempre al momento (è il caso di
precisarlo anche qui) – un autentico “direttore responsabile”, perché il
“decreto-Bersani” vi prevede soltanto “uno o più farmacisti“ impiegati per
“l’assistenza personale e diretta al cliente” (dei quali si occupa anche
la circolare del Min. Salute n. 3/06: v. Sediva news dell’11/10/2006); e,
dall’altro, che a costoro – laddove siano utilizzati dal titolare (della
farmacia e della parafarmacia) soltanto (o prevalentemente) in
quest’ultima – sarà probabilmente applicabile il CCNL del commercio e non
quello per i dipendenti di farmacia, anche se spetterà loro (specie se
il farmacista addetto alla parafarmacia sia uno soltanto)
l’inquadramento, quantomeno, nella categoria dei “quadri”.
(g.bacigalupo)
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