Sediva News del 19 gennaio 2006
le ristrutturazioni edilizie in presenza di beni significativi – QUESITO
Ho deciso di rifare i servizi igienici del mio appartamento approfittando
della proroga delle agevolazioni fiscali per le spese di ristrutturazione
edilizia.
La ditta che fatturerà i lavori mi ha tuttavia fatto presente che non potrò
usufruire dell’iva agevolata al 10% per tutta la spesa da fatturare. E’
vero?
In effetti, l’applicazione dell’iva ridotta per le spese di
ristrutturazione edilizia fatturate dal 1°ottobre 2006 – beneficio
prorogato, come si è visto, anche per il 2007 dalla legge finanziaria 2007
– è condizionata, ora come nel passato, alla presenza dei c.d. “beni
significativi” tra i quali, ad esempio, rientrano proprio i sanitari e le
rubinetterie da bagno.
Ora, se l’intervento prevede la fornitura (anche) di questi beni,
l’aliquota ridotta si applica innanzitutto sulla parte del costo
complessivo della ristrutturazione riferibile alla manodopera, al
materiale di consumo e alla fornitura di altri beni non significativi.
Per individuare, invece, l’aliquota da applicare nel concreto sul costo
della fornitura dei “beni significativi” è necessario fare questo
ragionamento: se il corrispettivo della manodopera è superiore al valore di
tali beni, essi sono assoggettati interamente ad IVA con l’aliquota del 10%
e, pertanto, il costo totale dell’intervento è assoggettato ad IVA con
l’aliquota agevolata; se, diversamente, il valore della manodopera è
inferiore a quello dei “beni significativi”, questi ultimi sono
assoggettati al 10% soltanto per un importo pari al corrispettivo della
manodopera stessa, mentre si applica l’aliquota ordinaria per il residuo
ammontare .
Evidentemente il Suo caso ricade in quest’ultima ipotesi.
(r.santori)
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