Sediva News del 16 gennaio 2007

La Finanziaria 2007 dalla A alla Z (lett. E-I)

E come Evasione (ed elusione) fiscale
E’ prevista la revisione degli studi di settore con cadenza triennale per
adeguare lo strumento alla mutata realtà del singolo settore.
E’ stata inoltre elevata la sanzione amministrativa per l’infedele
dichiarazione nel caso in cui il contribuente non indichi in maniera
corretta, ovvero ne ometta l’indicazione, di dati rilevanti per gli studi.
F come Farmaci da banco (OTC e SOP)
Da quest’anno il prezzo al pubblico dei medicinali non soggetti a
prescrizione medica viene stabilito dalla singola farmacia, in quanto è
stato per essi soppresso il (mai troppo rimpianto…) “prezzo al pubblico”.

Sulle confezioni di questi farmaci non sarà pertanto più riportato il
prezzo determinato dal produttore, ma sarà il farmacista a dover rendere
“chiaramente noto al pubblico nel punto di vendita” il prezzo di cessione
del singolo prodotto; il che potrà essere attuato con la pubblicazione di
listini o addirittura con l’etichettatura di ciascun prodotto, ovvero, più
semplicemente, mettendo a disposizione del paziente un “monitor”
interattivo da consultare.
Per tutto il 2007, tuttavia, i prezzi praticati dalle farmacie non potranno
essere superiori a quelli massimi di vendita al 31 dicembre 2006, che
saranno pubblicati sul sito Internet dell’Aifa.
Quanto alla formazione nel concreto, da parte della farmacia, del “suo”
prezzo di cessione del singolo farmaco da banco, ricordiamo di aver già
indicato ad ogni esercizio da noi assistito, tenendo conto dei dati
contabili relativi al 2005, le percentuali di ricarico applicabili
(considerando gli oneri complessivi di gestione, le imposte ed il compenso
figurativo di lavoro per il titolare di farmacia) sui costi di acquisto al
netto iva distintamente per le varie aliquote (sul tema, v. anche Sediva
news del 15/12/2006 e dell’11/01/2007).
In generale, comunque, il coefficiente da applicare, ad esempio, sul costo
di acquisto di un OTC, soggetto ad iva del 10%, è pari al 50% (al lordo
dell’iva), perché tale percentuale consentirebbe al farmacista, di massima,
il conseguimento di un guadagno netto pari al 6% del prezzo riscosso.
F come Finanziamento del SSN
Il finanziamento del Servizio sanitario nazionale per il 2007 è stabilito
in 96.040 milioni di euro, per il 2008 in 99.082 milioni di euro, e per il
2009 in 102.285 milioni di euro.
E’ stato istituito un fondo transitorio per il ripiano dei disavanzi
pregressi.
F come Frigoriferi
Gli acquisti di frigoriferi di classe energetica non inferiore ad A+
effettuati entro il 31 dicembre 2007 danno diritto ad una detrazione irpef
del 20% della spesa fino ad un massimo di 200 euro per ciascun apparecchio,
in una sola rata.
G come Gioco su reti telematiche
Sono state emanate numerose disposizioni per contrastare il gioco
irregolare e illegale, l’evasione e l’elusione fiscale del settore,
assicurando l’ordine pubblico e la tutela del giocatore.
H come Handicap
Le donazioni e successioni a favore di soggetti portatori di handicap
(parenti, affini, ma anche estranei del donante o del de cuius) godono di
una “franchigia” di 1 milione e mezzo di euro.
I come ICI
I controlli delle dichiarazioni dei redditi riguarderanno anche il
versamento dell’imposta comunale sugli immobili indicati in dichiarazione.
I come Illuminazione
Ai soggetti esercenti imprese che effettuano interventi di efficienza
energetica per l’illuminazione spetta, nel 2007 e nel 2008, una specifica
ulteriore deduzione dal reddito d’esercizio di ammontare pari al 36%
dell’importo complessivo dei costi sostenuti nell’anno per tali interventi.
Si tratta, tra l’altro, della sostituzione negli ambienti interni di
apparecchi illuminanti ad alta efficienza energetica e delle
apparecchiature esterne dotate di lampade a vapore di mercurio, vapore di
sodio o a ioduri metallici.
Pertanto, se, ad esempio, la farmacia sostituisce tutti gli attuali
apparecchi di illuminazione con altri “ad alta efficienza energetica”,
potrà portare in deduzione nell’anno stesso il costo sostenuto per
l’acquisto e l’installazione dei nuovi apparecchi aumentato del 36% (salva
naturalmente la procedura dell’ammortamento, nel caso in cui il singolo
apparecchio abbia avuto un costo superiore ad € 516,00).
I come Immobili
A partire dal 2008, nella dichiarazione dei redditi presentata dai
contribuenti per il 2007 bisognerà indicare – per ciascun immobile –
l’ubicazione, i riferimenti catastali e l’importo dell’ici pagata nell’anno
precedente, cioè nel 2007.
Invece, nella prossima dichiarazione dei redditi, quella del 2007 per il
2006, andranno indicati soltanto i dati relativi all’ici pagata appunto nel
2006.
Dal 2007, inoltre, non possono più essere assoggettate ad imposta
sostitutiva dell’irpef del 20% le plusvalenze da cessioni di aree
edificabili che saranno pertanto soggette a tassazione separata e quindi
indicate nel Mod.UNICO.
Sempre dal 2007 la tassazione al valore catastale ( e non al prezzo di
vendita), ai fini del registro e delle imposte ipo-catastali, delle
cessioni di abitazioni potrà essere richiesta dall’acquirente-persona
fisica (che non agisca, cioè, in qualità di esercente un’impresa, un’arte
o una professione), anche se l’appartamento è venduto da una società (con
iva esente); fino al 31 dicembre 2006, invece, la tassazione al valore
catastale era consentita soltanto quando anche il venditore fosse stato una
persona fisica, cioè nelle sole cessioni intervenute tra “privati”.
I come Immobili (strumentali dei professionisti)
Gli immobili acquistati dai lavoratori autonomi come beni strumentali, nel
periodo compreso tra l’1/1/07 ed il 31/12/09, tornano ad essere
ammortizzabili per quote annue, assumendo peraltro anche qui (v. sopra:
“Ammortamento”) un valore pari all’80% del costo di acquisto.
I come Imposta di scopo
I Comuni dal 2007 potranno deliberare un’imposta di scopo, per un periodo
non superiore a cinque anni, per la realizzazione di opere pubbliche,
introducendo un’addizionale ici con un’aliquota massima del 5 per mille.
I come Insegna
Un regolamento ministeriale stabilirà quali sono quelle attività che
pagheranno l’imposta sulla pubblicità anche per l’insegna quando questa
abbia una superficie superiore ai cinque metri quadrati.
In sostanza, per effetto di questa novità, ferma l’esenzione per le insegne
fino a cinque metri quadri, i Comuni potranno stabilire: a) per quali
attività l’imposta, a prescindere dalla superficie complessiva
dell’insegna, non si paga; e b) per quali, invece, l’imposta si paga solo
sulla superficie eccedente i cinque metri quadri.

(Studio Associato)

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