Sediva News del 14 dicembre 2006
Donazione della farmacia al figlio: è bene rinviarla al prossimo anno
Come sappiamo tutti, la Finanziaria 2007 (che sta per essere approvata con
la solita “fiducia”) contiene un gigantesco emendamento governativo che
abbraccia praticamente l’intero…scibile socio-economico-giuridico,
perché, nel contempo: a) corregge alcune norme dell’originario disegno di
legge (con il ripristino, ad esempio, del contributo all’Onaosi sia pure
per i soli dipendenti pubblici, farmacisti compresi); b) introduce
disposizioni del tutto nuove; c) disciplina materie che poco o nulla hanno
di finanziario; d) integra, infine, addirittura il suo “collegato”, cioè
il d.l. 262/06 poi convertito con la l. 286/06 ed entrato in vigore
soltanto da pochi giorni (29/11/06).
Qui ci preme soffermarci proprio su quest’ultimo aspetto del “maxi-
emendamento”, laddove – dopo l’istituzione di una “franchigia” tutta nuova
di € 100.000,00 per le successioni e donazioni “a favore dei fratelli e
delle sorelle” (per i “conviventi” se ne riparlerà in un provvedimento ad
hoc di assai prossima gestazione) e l’elevazione da 1 ad 1,5 milioni di
euro della “franchigia” per le successioni e donazioni a favore dei
portatori di handicap che siano discendenti o ascendenti in linea retta
ovvero il coniuge del de cuius o del donante – vengono espressamente
esonerati dall’imposta sulle successioni e donazioni “i trasferimenti,
effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui…, a favore dei
discendenti, di aziende o rami di esse, di quote sociali…”, a condizione
che “gli aventi causa proseguano l’esercizio dell’attività di impresa
…per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del
trasferimento” (questi sono due stralci del comma 78 dell’articolo unico
del “maxi-emendamento“).
Senonchè, il successivo comma 79, disciplinando l’efficacia nel tempo del
comma precedente, distingue espressamente – quanto incredibilmente – tra
successioni e donazioni, applicando le nuove norme “alle successioni
apertesi a decorrere dal 3 ottobre 2006” (data di entrata in vigore del
d.l. “collegato”) e invece, quanto alle donazioni, soltanto a quelle
intervenute “dalla data di entrata in vigore della presente legge” (cioè,
presumibilmente, dal I gennaio 2007 in poi).
Ne discende – incredibilmente, ripetiamo – che una donazione (modale
o non) avente ad oggetto la farmacia (o la quota di una società di
persone), ove operata entro il 31/12/06, ed anche se a favore di un
discendente in linea retta, è ancora soggetta all’imposta di donazione,
salva naturalmente la “franchigia” di un milione di euro e salva
l’esclusione dell’avviamento (e questo, beninteso, resta un punto fermo
quanto importantissimo) nella determinazione della base imponibile
dell’azienda (quando si tratti della farmacia tout court), ovvero della
società di persone (quando si tratti della donazione di una quota sociale).
Scatta invece l’esenzione integrale dall’imposta, se la donazione
interviene dopo il 31/12/06: ecco perché, in conclusione, se abbiamo in
animo il “trapasso generazionale” della farmacia o della quota di una
società di farmacisti (a favore di uno o più figli), dobbiamo
necessariamente rinviarne l’esecuzione al prossimo anno, quando, perdipiù,
potremo anche pensare – finalmente con maggiore serietà giuridica e
tranquillità fiscale – al patto di famiglia , perchè, come si è visto,
viene anch’esso espressamente esonerato dall’imposta sulle donazioni.
(g.bacigalupo)
La SEDIVA e lo Studio Bacigalupo Lucidi prestano assistenza contabile, commerciale e legale alle farmacie italiane da oltre 50 anni!