Sediva News del 6 dicembre 2006
La totalizzazione contributiva anche per periodi antecedenti al 2001
Una sentenza di poco tempo fa del TAR Lazio ha stabilito che il diritto
alla totalizzazione dei contributi previdenziali versati in Gestioni
diverse può essere esercitato anche per i periodi antecedenti all’1/1/2001.
E’ stato così accolto il ricorso presentato dalla vedova di un lavoratore
che, pur essendo stato iscritto a diverse Gestioni pensionistiche
obbligatorie, non aveva raggiunto il diritto alla pensione in alcuna di
esse. All’atto del decesso la vedova aveva richiesto la reversibilità e
appunto la totalizzazione dei contributi, vedendosi però rigettare la
domanda perché, secondo l’ Inps, l’istituto (disciplinato dall’art. 71,
legge 23/12/2000, n. 388) varrebbe soltanto per i decessi successivi al
31/12/2000.
Il Tar ha invece affermato l’applicabilità anche in questi casi del
principio della totalizzazione, perché la ratio di quest’ultima è quella di
favorire comunque il cumulo di periodi assicurativi (non coincidenti)
maturati presso Gestioni diverse e non sufficienti al perfezionamento dei
requisiti pensionistici, e quindi tale facoltà è legittimamente
esercitatile in ordine a tutte le situazioni pendenti all’entrata in vigore
della legge 388/2000, purchè non esaurite alla data stessa, ovvero a
quella di presentazione dell’istanza.
(v.pulieri)
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