Sediva News del 16 novembre 2006

LA DONAZIONE DI IMMOBILI A FAVORE DEL CONVIVENTE – QUESITO

Mi pare che il decreto-legge collegato alla Finanziaria, di cui anche voi
avete parlato più volte, preveda per le donazioni a favore di non parenti
una tassazione inferiore a quella che stanno invece introducendo in sede
di conversione. Vorrei sapere se le cose stanno proprio così.

La risposta è affermativa. Procedere, infatti, in questi giorni alla
donazione di un’unità immobiliare (prima casa o non prima casa) a favore di
un convivente (non legato da alcun vincolo di parentela con il donante)
comporterebbe l’applicazione – sul valore catastale del bene – di una
tassazione complessivamente pari all’8% (di cui il 4% per imposte
ipotecarie e catastali e il residuo 4% come “nuova” imposta di
registro), mentre sembra ormai certo che, quando entrerà in vigore la legge
di conversione, l’onere complessivo salirà all’11%, di cui il 3% per
imposte ipotecarie e catastali e il residuo 8% per vera e propria imposta
sulle donazioni.

Il discorso cambia, invece, se l’immobile donato costituisce la prima casa
per il donatario, ovvero la donazione è operata a favore del coniuge o di
un discendente in linea retta ovvero di altri parenti o affini.

Ora, è vero che il decreto-legge sta per essere definitivamente convertito
dal Senato, e però chi ha progettato la donazione dell’immobile a favore,
ad esempio, della “compagna” o del “compagno”, è ancora in tempo a
realizzare quel risparmio di imposte di cui si è appena detto; ma
naturalmente bisogna fare molto presto perché la conversione è imminente.

(s. lucidi)

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