Sediva News del 2 novembre 2006
D.L. 262/06: l’imposta sostitutiva sulle plusvalenze immobiliari e’ passata
al 20%, ma….
Per effetto del decreto fiscale collegato alla Finanziaria 2007 (che il
Senato sta per convertire definitivamente in legge), la ritenuta “secca”
del 12,50% sulle plusvalenze da cessioni di fabbricati e aree fabbricabili
– “opzionabile” dal venditore in luogo della normale tassazione nel Mod.
UNICO (v. Sediva news del 31/01/2006 e del 01/02/2006) – è “saltata” al
20%, rendendo quindi un po’ meno conveniente questo regime tributario
alternativo.
La nuova percentuale è dunque applicabile su tutti i rogiti notarili
formati dal 3 ottobre (data di entrata in vigore, come sappiamo, del d.l.
262/06) in poi.
Senonché, a qualche notaio, che deve preoccuparsi di riscuotere dal
venditore – per poi versarla all’Erario – l’imposta sostitutiva
eventualmente da questi “opzionata” è sfuggita questa improvvisa
decorrenza della nuova aliquota “secca” del 20%, ed ha quindi riscosso dal
cedente la minor imposta al 12,50.
Come si può rimediare, ci ha chiesto qualcuno (ed anche un notaio)?
Ragionevolmente si potrebbe accedere a due soluzioni: o, come è ovvio, il
notaio è in grado in qualche modo di chiedere al cliente la differenza
(anche se, sembrerà strano, il venditore potrebbe – almeno in astratto –
perfino opporsi alla richiesta…), ovvero, alternativamente, dovrà essere
il cliente a farsi carico dell’onere di “riliquidare” l’imposta nel Mod.
UNICO e versare il saldo, considerando cioè come semplice acconto la
ritenuta del 12,50% già subita al momento del rogito.
Sulla vicenda è comunque auspicabile un rapido intervento chiarificatore
dell’Agenzia delle Entrate.
(s. civitareale)