Sediva News del 31 ottobre 2006
La Cassazione sull’ associazione in partecipazione.
Nel solco di un orientamento giurisprudenziale che prevede saldamente la
facoltà per l’Amministrazione finanziaria di “valutare la congruità dei
costi e dei ricavi esposti nel bilancio e nelle dichiarazioni e procedere
alla loro rettifica……negando la deducibilità di costi sproporzionati ai
ricavi o all’oggetto dell’impresa”, con un’importante decisione la Corte di
Cassazione ha confermato la legittimità di un accertamento che aveva
“recuperato a tassazione” quota parte degli utili attribuiti ad un
associato in partecipazione con apporto di lavoro.
Non è infatti in discussione, precisa la Suprema Corte, la liceità in sé
del contratto e quindi anche la misura degli utili attributi all’associato
di lavoro, quanto la congruità della misura stessa, sotto il profilo
fiscale, rispetto al valore (“normale”, e quindi oggettivo) di un
determinato apporto (che qui è il lavoro), perché tra la prima e il
secondo deve in ogni caso sussistere proporzionalità.
Per la verità, la decisione – pur non in linea con altra giurisprudenza
(peraltro minoritaria) che invece nega qualsiasi sindacato del Fisco
sull’autonomia negoziale espressa dalle parti in una qualsivoglia vicenda
contrattuale, per l’assenza nel nostro ordinamento di una norma generale
“antielusiva” – non deve, secondo noi, scandalizzare o sorprendere più di
tanto.
E’ un po’ l’antico problema – irrisolto quasi come quello sul sesso degli
angeli – della deducibilità fiscale, poniamo per una farmacia, del costo di
acquisto di penne di platino o di cucitrici d’oro (un esempio che abbiamo
già richiamato in altre circostanze congeneri), il cui valore appare di
per sé ovviamente sproporzionato rispetto alle pur meritorie esigenze
aziendali, e dunque non agevolmente deducibile come autentico costo
aziendale (nel senso che, pur trattandosi di beni certamente inerenti
all’esercizio, il loro valore finisce per degradarli a beni non inerenti).
Uscendo dall’iperbole, qualcosa del genere può dirsi anche a proposito
dell’associazione in partecipazione con apporto di lavoro, laddove il
contratto – pur recante una data certa e ritualmente perciò registrato –
preveda una quota di utili a favore dell’associato che, anche se
astrattamente compatibile e quindi congrua rispetto all’esercizio cui le
prestazioni lavorative sono apportate, si riveli però, nel concreto, di
ammontare manifestamente sproporzionato al loro valore “normale”. Si pensi
ad una farmacia con un utile annuo d’esercizio di € 250.000,00, il cui 40%
– pari ad € 100.000,00 – spetti per contratto all’associato di lavoro:
ebbene, non sarebbe facilissimo difendersi dal Fisco che pretendesse di
recuperare (“sottraendola” cioè all’associato per attribuirla
all’associante) una buona parte (poniamo 50 o 60 mila) di quei 100 mila,
perché un qualunque associato di lavoro, anche il più diligente e
qualificato, non può essere remunerato in misura largamente eccedente al
valore “normale” (quello, per intenderci, previsto dai contratti collettivi
di categoria) delle prestazioni lavorative apportate.
Del resto, lo stesso discorso deve farsi anche a proposito dell’impresa
familiare, perché anche qui – dove addirittura c’è una norma di legge,
l’art. 230 bis del cod.civ., che commisura espressamente la
partecipazione agli utili del collaboratore familiare “alla
quantità e qualità del lavoro prestato” – non possiamo allontanarci
granchè dal “valore sindacale” della prestazione lavorativa (anzi, il
collaboratore familiare, a differenza dell’associato di lavoro, riceve
dalla norma ulteriori forme di compenso, e quindi per lui il ragionamento
appena fatto per l’associato di lavoro sembra aver un peso perfino
maggiore).
Eppure, nonostante l’Amministrazione finanziaria abbia chiarito tanto tempo
fa, in termini non molto diversi da questi, la propria visione dell’
associazione di lavoro come dell’ impresa familiare, nella pratica le
imprese individuali non ne tengono conto eccessivo, e tentano – più spesso
per l’impresa familiare ma talvolta anche per l’ associazione di lavoro
(specie quando l’associato non sia propriamente un estraneo rispetto
all’imprenditore…) – di attribuire al collaboratore e all’associato somme
a titolo di utili poco rispondenti, nell’ammontare, a qualunque valore
“normale” delle loro prestazioni lavorative.
E’ anche vero, però, che negli oltre trent’anni di vita dell’ impresa
familiare molto raramente le imprese sono incappate in accertamenti
tributari che si siano risolti come nel caso qui deciso dalla Cassazione; e
questo può spiegarsi probabilmente anche con l’orientamento contrario
assunto da altri giudici (e cui sopra si è accennato), ma soprattutto, ci
pare, con la tendenza quasi “naturale” degli uffici fiscali – per pigrizia
o altro – a rispettare il più possibile le risultanze di atti o contratti
regolarmente registrati.
In conclusione, può forse valere la pena continuare, se conveniente, a
frazionare “al meglio” il reddito di esercizio (perché la progressività
delle aliquote di imposta è una caratteristica ineliminabile degli
ordinamenti tributari di forte ispirazione democratica, e perciò di tutti
i Paesi occidentali), tenendo però adeguato conto anche della consistenza
della tesi che contesta la “libera” attribuzione di utili agli associati
di lavoro e ai collaboratori dell’ impresa familiare, e quindi del rischio
di potersi imbattere, prima o poi, in un accertamento dell’Amministrazione
finanziaria che “recuperi” il “troppo” attribuito a costoro.
(g.bacigalupo – s.lucidi)
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