Sediva News del 23 ottobre 2006

Il ritorno delle imposte sulle successioni e donazioni.

Come anticipato qualche giorno fa, il “ripristino” di questi tormentati
tributi è pressoché ormai sicuro.

Infatti, con un emendamento al d.l. 262/06 – che (v. Sediva news del
4/10/2006) aveva sostanzialmente introdotto, sia pure contrabbandate come
imposte di registro, “nuove” imposte di successione e donazione – il
Governo reintroduce ora le “vecchie”, anche se con aliquote e franchigie
diverse dalle precedenti.
Queste le principali novità.

— Torna in vigore (con alcune modifiche) il T.U. delle imposte sulle
successioni e donazioni (approvato con d.lgs. 346/90) nel testo vigente al
24 ottobre 2001, data di entrata in vigore della disposizione che abrogava
appunto questi tributi. Conseguentemente, per quel che più interessa, il
valore imponibile degli immobili deve – come allora – essere assunto
facendo riferimento alla capitalizzazione della rendita catastale (e non al
valore commerciale), ed il valore imponibile delle aziende e delle azioni
(diverse da quelle quotate in borsa) e delle quote sociali deve – come
allora – essere assunto al netto del valore di avviamento (una
particolarità fondamentale per le farmacie, evidentemente). E, sempre come
allora, rientrano nell’imponibile anche le azioni, le obbligazioni,
tutti gli altri titoli (diversi da quelli pubblici, come BOT, BTP, ecc..),
i depositi bancari e postali, il denaro.

— C’è però, e questa è ovviamente una importante novità rispetto al
sistema di allora, una franchigia di € 1.000.000,00 sulla singola quota
ereditata (e/o donata) dal coniuge e da ciascun parente in linea retta
(nonni, genitori, figli, nipoti): per tutti costoro, l’aliquota da
applicare sulla parte eccedente tale franchigia è del 4%.

— Per le successioni e donazioni a favore degli altri parenti in linea
collaterale fino al quarto grado (fratelli e cugini), agli affini in linea
retta (suoceri, generi e nuore) e agli affini in linea collaterale fino al
terzo grado (cognati), l’aliquota sale invece al 6%, naturalmente senza
alcuna franchigia.

— E per tutti gli altri eredi, l’aliquota è dell’ 8%, anche qui senza
franchigia.

Infine, l’emendamento si preoccupa di disciplinare l’applicazione nel tempo
delle nuove norme anche con riguardo a quelle del d.l. 262/06 che ne
risultano modificate .

Ebbene, le nuove disposizioni – prevede l’emendamento – avranno effetto per
tutti gli atti di liberalità (donazioni dirette, ma non solo) presentati
per la registrazione a decorrere dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del decreto legge fiscale (fino ad allora, dunque,
valgono ancora le norme di quest’ultimo, e teniamone perciò conto…),
nonché – e questo non ci sembra affatto ortodosso – per le successioni
aperte dal 3 ottobre 2006.

Vengono comunque fatti espressamente salvi gli effetti conseguenti
all’applicazione delle norme del d.l. modificate con la legge di
conversione.

I temi da sviluppare molto più approfonditamente, come si vede, sono
parecchi, e quindi a tempo opportuno vi torneremo in modo adeguato.
(s.lucidi)

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