Sediva News del 05 ottobre 2006
D.l. fiscale: inasprite le sanzioni per lo scontrino non emesso
Dal 3 ottobre u.s., infatti, una sola violazione relativa all’emissione
dello scontrino fiscale, purché definitivamente accertata, comporta la
sospensione dell’attività per un periodo da quindici giorni a due mesi.
Fino a ieri, invece, la sanzione scattava soltanto dopo la contestazione
(anch’essa definitiva) di tre violazioni nell’arco di cinque anni.
Come si ricorderà, la definitività di una sanzione consegue all’avvenuto
esperimento di tutti i rimedi giurisdizionali (nell’eventualità,
ovviamente, di impugnativa dell’accertamento da parte dell’interessato) e
quindi, se del caso, dei tre gradi di giudizio previsti (due dinanzi alle
Commissioni tributarie e il terzo in Cassazione).
Pertanto, ove si incorra in una contestazione del genere, sarà bene evitare
di sanarla – come avveniva prima – utilizzando i modi di definizione
agevolata (pagamento di una somma in misura ridotta), perché così
l’accertamento diventerebbe appunto definitivo con la conseguente
irrogazione della sanzione accessoria della sospensione dell’attività.
Insomma, al momento, sembrerebbe il caso di proporre comunque ricorso alla
Commissione tributaria.
(f.lucidi)