Sediva News del 4 ottobre 2006

Il decreto legge fiscale: le “nuove” imposte di donazione e successione.

Nell’approvare il testo della Finanziaria 2007 che andrà all’esame del
Parlamento, il Governo ha anche emanato un decreto legge (d.l. 3/10/06 n.
262) contenente “disposizioni urgenti di carattere finanziario”, pubblicato
sulla G.U. appunto in data di ieri, 3 ottobre 2006, ed entrato in vigore lo
stesso giorno, con il quale, tra le varie novità, è stata praticamente
anche reintrodotta – sia pure “mascherata” da imposta di registro –
l’imposta sulle successioni e sulle donazioni.
Diamo conto qui di seguito delle novità contenute a questo specifico
riguardo nel provvedimento.
SUCCESSIONI
Gli eredi hanno ora l’obbligo di compilare entro dodici mesi dal decesso
del de cuius una dichiarazione (non più di successione ma) di
“trasferimento a causa di morte”, denunciando – ai fini, appunto, del
pagamento di questa “imposta di registro di successione” (ovvero di
donazione), perché sembra corretto chiamarla in realtà così – il valore
catastale degli immobili caduti in successione (salve le aree fabbricabili
che vanno dichiarate per gli effettivi valori di mercato), nonché il valore
di aziende (compresa la farmacia), azioni, obbligazioni (emesse da società
private), altri titoli e quote sociali; tuttavia, per quanto riguarda le
aziende, le azioni e le quote sociali, non si tiene in ogni caso conto
dell’avviamento (che è naturalmente la componente più importante),
cosicché l’ammontare imponibile è costituito dal solo patrimonio netto
dell’azienda o della società partecipata, che corrisponde, come noto, alla
differenza tra le attività e le passività aziendali.
Sono quindi esclusi dalla dichiarazione, e perciò anche dalla nuova
imposizione fiscale, i titoli del debito pubblico, e forse anche – ma il
forse è d’obbligo, perché qualche dubbio è lecito, data l’ambiguità del
testo del provvedimento – le somme di denaro e i crediti personali
(comprese pertanto le disponibilità liquide giacenti alla data del decesso
sui c/c bancari o postali estranei alla farmacia).
Quanto ai soggetti incisi dalla “imposta di registro di successione” e
all’aliquota di tassazione di quest’ultima, bisogna distinguere gli
immobili dagli altri beni sopra elencati:
A) Immobili
– a) Il coniuge e tutti i parenti in linea retta (nonni, genitori, figli,
nipoti) non pagano la nuova imposta ma soltanto le imposte ipotecarie e
catastali, che tuttavia passano dal precedente complessivo 3% all’odierno
complessivo 4% (del valore catastale, come detto), salvo il caso dell’unità
immobiliare che fosse abitazione principale del defunto (ripetiamo: del
defunto, e non pertanto degli eredi), perché per essa è dovuta la tassa
fissa di complessivi € 336,00 fino a € 250.000,00 di valore catastale, e
quella appena detta del 4% soltanto sull’importo eccedente.
– b) I parenti in linea collaterale entro il quarto grado (fratelli e
cugini, per intenderci) e gli affini in linea retta (suoceri, generi e
nuore) e in linea collaterale (cognati) fino al terzo grado pagano sia la
nuova “imposta di registro di successione” nella misura del 2%, e sia –
qui senza eccezioni – le imposte ipotecarie e catastali nella misura del 4%
(complessivamente il 6%), e sempre sul valore catastale.
– c) Gli eredi diversi da quelli sub a) e b), infine, pagano la nuova
imposta nella misura del 4% e le solite imposte ipotecarie e catastali
pure nella misura del 4% (complessivamente, perciò, l’8%).
B) Aziende, azioni, quote sociali, obbligazioni e altri titoli (non
pubblici)
– d) Gli eredi di cui sub a) pagano l’“imposta di registro di successione”,
del tutto nuova quindi (perché fino al 2/10/2006 non si pagava nulla),
nella misura del 4%, ma con una franchigia di € 100.000,00. E’ bene qui
precisare che tale franchigia opera una sola volta, e dunque si calcola sul
valore complessivo di tutti detti beni (i singoli eredi, naturalmente, ne
beneficeranno in misura direttamente proporzionale alla rispettiva quota di
eredità sui beni stessi); perdipiù, ai fini della sua applicazione o non
applicazione, bisogna anche tener conto di eventuali donazioni operate in
vita (a decorrere dal 3 ottobre 2006) dal de cuius, nel senso che, ove il
loro valore complessivo risulti, ad esempio, superiore a € 100.000,00, la
franchigia in sede successoria non opererà neppure per un euro.
– e) Gli eredi di cui sub b) pagano invece l’“imposta di registro di
successione” nella misura del 6%, senza franchigia (contro lo 0% di
prima).
– f) Gli eredi di cui sub c), infine, pagano l’“imposta di registro di
successione” nella misura dell’8%, anche qui senza franchigia (contro lo 0%
di prima).
In sostanza, come si vede, mentre la normativa fiscale non contemplava,
fino al 2/10/2006, alcun tributo (se non – per gli immobili diversi dalla
prima casa dell’erede – l’applicazione delle imposte ipotecarie e catastali
nella misura complessiva del 3%), oggi, sia per tutti gli immobili (ad
eccezione della prima casa del de cuius), che per gli altri beni sopra
elencati, gli eredi di cui sub b) e c) una qualche nuova imposta devono
sostanzialmente assolverla, anche se in misura diversa secondo il grado di
parentela o affinità con il defunto, mentre, per gli eredi di cui sub a),
le imposte ipotecarie e catastali sono passate dal 3% al 4% complessivo
(salvo, per la prima casa del defunto, il valore esente di € 250.000,00).
DONAZIONI
Dovrebbero valere tutte le novità brevemente ora illustrate, distinguendo
anche qui gli immobili dagli altri beni e le varie categorie di donatari
tra loro.
Senonchè, una prima differenza con le successioni riguarda proprio le
imposte ipotecarie e catastali, perché, ove il donatario sia coniuge e/o
parente in linea retta del donante, e la donazione abbia per oggetto una
prima casa (per il donatario, questa volta), tali imposte si applicano –
fino a un valore di donazione pari ad € 180.000,00 (e non € 250.000,00 come
si è visto sopra sub a) – nella misura fissa di complessivi € 336,00,
mentre sul valore eccedente esse scattano al 4% (in precedenza, invece, su
queste donazioni le imposte ipotecarie e catastali erano dovute, qualunque
fosse stato il valore della prima casa del donatario, in misura fissa).
Una seconda differenza, davvero molto importante, attiene ai beni diversi
dagli immobili, perché tra quelli imponibili alla nuova imposta –
diversamente che per le successioni, come si è visto sopra – rientra
anche il “denaro contante” (ma non i crediti personali).
Quanto, poi, alla franchigia di € 100.000,00, applicabile esattamente
come nelle successioni (e cioè con riguardo ai soli beni diversi dagli
immobili e soltanto a favore del coniuge e dei parenti in linea retta del
donante), il decreto legge prescrive che nel rogito debbano essere
indicati gli estremi di eventuali altre liberalità (con i relativi valori
dichiarati a suo tempo negli atti) a favore del coniuge e/o dei medesimi (o
diversi) parenti in linea retta; la finalità è naturalmente anche qui
quella di far beneficiare della franchigia “una sola volta nella vita” i
donatari e/o gli eredi di una stessa persona fisica.
E però, attenzione, anche ai fini di questa “imposta di registro sulle
donazioni” l’azienda (come l’azione e la quota sociale) dovrebbe senz’altro
essere assunta al netto dell’avviamento che quindi dovrebbe restare
escluso dalla base imponibile, la quale coinciderebbe perciò con il saldo
algebrico tra le attività e le passività dell’impresa. Come è facile
comprendere, questo è un profilo fondamentale (specie per le farmacie, il
cui valore di avviamento è oggi molto elevato…), anche perché, ad
esempio, il mancato pagamento dei fornitori, provocando nel concreto una
riduzione del patrimonio netto aziendale (perché aumenterebbero ovviamente
le passività) ridurrebbe anche la base imponibile in caso di donazione (o
successione) avente ad oggetto un’azienda (o un’azione o una quota
sociale).

* * * * *

Queste, in sintesi, le linee-guida della nuova “imposta di registro sulle
successioni (o donazioni)”.
Certo, si tratta di un decreto legge, e pertanto molte cose potranno
cambiare in sede di conversione, ma, giova ribadirlo, queste norme sono al
momento tutte già in vigore e quindi applicabili alle successioni aperte (e
alle donazioni poste in essere) a far data dal 3/10/2006.
In ogni caso, nei prossimi giorni esamineremo anche altri temi affrontati
dallo stesso provvedimento, alternandone via via l’analisi con
l’illustrazione dei profili di maggior rilievo dello schema di Finanziaria
2007 che si appresta anch’esso a sostenere l’esame delle due Camere.

(g.bacigalupo-s.lucidi)

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