Sediva News del 29 settembre 2006

Il farmacista-imprenditore nel decreto-Bersani – QUESITO

Sono da parecchi anni titolare di una farmacia ma ho finanziato, in tempi
diversi, l’apertura di altre otto farmacie ai cui utili partecipo in vario
modo con contratti di associazione in partecipazione. Vorrei sapere se mi è
ora consentito costituire un’unica società che possa assumere la
titolarità di tutti gli esercizi.

Sulle nuove e importanti prospettive che il decreto-Bersani ha aperto a
favore del farmacista (soprattutto, come vedremo subito, quando egli sia
socio in una società di persone titolare di farmacia) animato da cospicui
fermenti imprenditoriali (e in possesso di non meno cospicui capitali…)
ci siamo soffermati approfonditamente nella Sediva news del 5/07/2006
(Piazza Pitagora n. 486), dando poi conto nella Sediva news del 26/07/2006
(Piazza Pitagora n. 487) degli ulteriori interventi operati sulla l.
362/91 in sede di conversione dell’originario decreto-legge.
Il quesito ci offre tuttavia l’occasione per riassumere i termini della
vicenda secondo il nuovo quadro normativo di riferimento definitivamente
scaturito dalla l. 04/08/06 n. 248, distinguendo opportunamente tra loro
il titolare di farmacia, il farmacista-socio e la società tra farmacisti
come tale.
E dunque, nelle tre ipotesi, le cose stanno oggi così.
— Il titolare di farmacia in forma individuale resta tuttora saldamente
vincolato a quell’unica farmacia, e continua pertanto a non poter assumere
la benché minima quota di una qualunque società di farmacisti (alla quale,
al più, potrà invece partecipare – come peraltro sempre è stato – in
qualità di associato di capitale o simile, che naturalmente è cosa ben
diversa), perché ancora gliene fa divieto il primo comma, lett. b),
dell’art. 8 della l. 362/91.
La novità per lui è che egli potrà però assumere liberamente – anche a nome
proprio, e quindi addirittura in forma individuale – la titolarità di
un’azienda distributrice all’ingrosso di farmaci (previa autorizzazione,
beninteso), come pure partecipare liberamente a società di gestione di
farmacie comunali e ovviamente anche – ma questo gli era ampiamente
consentito anche prima – aprire, sempre a nome proprio, tutte le
“parafarmacie” che desidera.
— La società di farmacisti (“società di persone” o “società cooperativa a
r.l.”), a differenza del titolare in forma individuale, può invece ora
assumere, come sappiamo, la titolarità “dell’esercizio di non più (questo
strabiliante “non più” si può spiegare soltanto con la sostanziale
“illimitatezza” del numero prevista nel testo originario del decreto-legge)
di quattro farmacie ubicate nella provincia dove ha sede legale” (così, il
nuovo comma 4-bis dell’art. 7 della l. 362/91). Ma a questo proposito sarà
bene chiarire al più presto come e in quali termini vada ora inteso il
disposto del terzo comma dello stesso art. 7 che impone l’affidamento “ad
uno dei soci” della direzione responsabile della farmacia sociale; infatti,
in caso di interpretazione letterale della norma, soltanto una società
costituita da almeno quattro soci potrebbe evidentemente espandersi per
l’intera area operativa offertale dal decreto-Bersani, mentre andrebbe
diversamente se pensassimo che un socio possa ora assumere la direzione
anche di più farmacie, trattandosi in fin dei conti di esercizi ubicati in
una stessa provincia. Staremo quindi a vedere.
E però, sempre differentemente dal titolare in forma individuale, la
società di farmacisti (quando questa – è chiaro – assuma la titolarità di
una farmacia) non può – come tale (cioè, in nome proprio) – svolgere
nessuna di quelle attività liberamente invece consentite, come si è appena
visto, al primo, e quindi né partecipare a società con i Comuni, né
assumere aziende grossiste, e neppure esercitare “parafarmacie” di alcun
genere, dato che (come si è brevemente illustrato nella Sediva news del
25/09/2006) essa ha tuttora “come oggetto esclusivo la gestione di una
farmacia” (ormai però da leggersi, evidentemente, come “…gestione di non
più di quattro farmacie ubicate nella provincia dove ha sede legale”).
— Da ultimo, il farmacista-socio, e parliamo dunque del farmacista che
partecipa, uti socius, ad una società di persone o (o ad una cooperativa a
r.l.) titolare di farmacia.
Qui, come si diceva, il farmacista dotato di capacità ed iniziativa
imprenditoriale nel settore (come di disponibilità finanziarie altrettanto
consistenti…) riceve dal decreto-Bersani i favori più ampi possibili,
perché, non soltanto è caduta per lui (per le ragioni ampiamente chiarite
in news precedenti) l’incompatibilità con qualsiasi attività nel settore
della distribuzione del farmaco (e quindi, via libera all’eventuale
partecipazione del farmacista-socio alle società di gestione di farmacie
comunali), ma – soprattutto – gli viene oggi consentito di assumere quote
di partecipazione, e dunque la veste di socio, in un numero senza …
limiti di società titolari di farmacie, e perciò, nel concreto, anche il
ruolo di dominus (quasi il “socio tiranno” della letteratura giuridica) in
tutte le farmacie che i suoi mezzi economici gli permetteranno, avendo
soltanto cura, come pure avvertivamo in altra circostanza, di non assumere
la direzione responsabile in nessuna farmacia da lui partecipata, perché
ancora oggi vietato dall’art. 8, lett. b), della solita l. 362/91.
Fatte queste premesse, il Suo desiderio di costituire un’“unica società”
che possa, anche nel tempo, acquisire via via la titolarità delle “sue”
nove farmacie (le otto “partecipate” più quella di cui è titolare)
incontrerebbe grandissime difficoltà sotto tutti gli aspetti immaginabili,
perché l’ipotizzata “unica società” dovrebbe essere costituita, se abbiamo
ben compreso il progetto, con gli altri attuali titolari di farmacia, con
conseguenti impervi giochi di incastro tra le varie farmacie conferite e le
quote a ciascun socio riconosciute, senza contare – e questo è sicuramente
decisivo – che il ricordato limite legale di “quattro farmacie” non è in
alcun modo formalmente eludibile.
Di ben maggiore soddisfazione, oltre che molto più semplice, si rivelerebbe
forse la soluzione di trasformare le nove farmacie in altrettante società
di persone (nelle quali Lei conferirà – per la Sua farmacia – evidentemente
l’intero esercizio, e – per le altre otto farmacie – il capitale a suo
tempo apportato), che potranno assumere, distinguendo caso per caso, la
forma di società in nome collettivo ovvero quella di società in accomandita
semplice (in quest’ultima Lei sarà naturalmente l’accomandatario, mentre
l’altro socio l’accomandante e nel contempo – per quanto detto – il
direttore responsabile della farmacia sociale). Più esattamente, Lei si
avvarrà certo di una sas per la Sua farmacia e anche, verosimilmente, per
le altre – tra le otto – in cui la Sua partecipazione di capitale sia
largamente preponderante rispetto a quella del titolare (il dominus cui si
è fatto cenno); negli altri casi, invece, si tratterà probabilmente di una
snc, ma anche qui il direttore della farmacia sociale dovrà essere l’altro
socio.
Questo, naturalmente, in linea soltanto generale, perché vicende del
genere, così articolate e complesse, vanno esaminate caso per caso.

(g.bacigalupo)

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