Sediva News del 7 settembre 2006

La Manovra-Prodi dalla A alla Z (lett. Q-Z))

Q come 41% Detrazione per recupero patrimonio edilizio
Dal prossimo I ottobre e fino al 31 dicembre di quest’anno, perciò per il
solo IV trimestre 2006, l’aliquota iva sulle manutenzioni ordinarie
edilizie passa dal 20 al 10% (su quelle straordinarie l’aliquota è infatti
al 10% già da tempo), ma il famoso bonus fiscale viene per lo stesso
periodo ridotto dal 41 al 36% della spesa sostenuta, fermo il “tetto” di
deducibilità ad € 48.000,00 che tuttavia è stato ora espressamente
riferito all’unità abitativa come tale e non più al singolo comproprietario
e/o singolo familiare convivente; in altre parole, ove più comproprietari
sostengano, singolarmente, spese di manutenzione in ordine all’unità
comune, il bonus spetterà loro – complessivamente – nell’importo massimo di
€ 48.000,00 e – singolarmente – in ragione proporzionale a quanto da
ciascuno documentalmente speso.
Può valere pertanto la pena, ove i lavori di manutenzione siano attualmente
in corso, tentare di esaurirli prima del I ottobre e di sostenere (e
documentare) la spesa entro il 30 settembre, perché sino ad allora varranno
sia il vecchio 41% di bonus che il “tetto”, per ciascun comproprietario, di
€ 48.000,00.
Ricordiamo, infine, che dal 4 luglio scorso nelle fatture di spese per
manutenzioni edilizie deve essere evidenziato, a pena di decadenza
dall’intero bonus – il costo della manodopera: v. Sediva news del
20/07/2006.

Q come Quattro le farmacie di cui può assumere la titolarità una stessa
società di persone
Il nuovo comma 4-bis dell’art. 7 della legge 362/91, e questo dunque è
ormai jus receptum, consente alla singola società di farmacisti (di
persone ovvero cooperativa a r.l.) di “essere titolare dell’esercizio di
non più di quattro farmacie ubicate nella provincia dove ha sede legale”.
Il tema è stato esaurientemente esaminato, come già accennato, nelle
Sediva news del 05/07/2006 e del 26/07/2006.
Su questa importante novità dovremo tornare naturalmente più volte perché
essa apre una serie di interrogativi meritevoli di essere sviluppati; e
però, ci preme sottolineare sin d’ora l’opportunità che si profila di poter
compensare eventuali perdite derivanti, ad esempio, da una seconda
farmacia acquisita dalla società (magari per gli interessi connessi al
finanziamento ricevuto ovvero in dipendenza dell’ammortamento del prezzo
pagato a titolo di avviamento) con gli utili provenienti dal primo
esercizio già “in pancia” alla società stessa, perché in tal caso il
risparmio fiscale potrebbe rivelarsi evidentemente molto elevato.

R come Regime di franchigia dell’iva
Dal I gennaio del prossimo anno, è istituito un regime di franchigia
dell’iva per i contribuenti che nell’anno solare precedente abbiano
realizzato ricavi inferiori ad € 7.000,00, ovvero, più verosimilmente, per
i contribuenti che, iniziando l’attività –poniamo- negli ultimi mesi
dell’anno precedente, abbiano previsto, nella dichiarazione di inizio
attività, di realizzare un volume di affari inferiore a 7.000 euro annui,
non superando però nel concreto tale ammontare di ricavi per oltre il 50%.
Ebbene, costoro, già nell’anno 2007 saranno bensì esonerati dal versamento
dell’iva e dagli obblighi della tenuta della contabilità, ma dovranno
conservare (e numerare) le fatture di acquisto e fare fronte, in ogni caso,
al nuovo obbligo di comunicazione telematica dei corrispettivi.

S come Sanzioni penali
L’omesso versamento dell’iva “entra nel penale”. A partire dal 04 luglio
2006 viene, infatti, punito con la reclusione da sei mesi a due anni chi
non versa l’iva risultante dalla dichiarazione annuale – sempre che,
tuttavia, l’importo dovuto sia superiore ad € 50.000,00 per ciascun periodo
d’imposta – entro il termine di versamento dell’acconto dell’anno
successivo, termine che è tuttora fissato per il 27 dicembre.
La disposizione è già valida con riferimento all’iva dovuta per l’anno 2005
(che è stata liquidata in Unico 2006, per intenderci).
E’ pertanto opportuno verificare entro il 27 dicembre 2006 la correttezza
degli importi dell’iva versati nel corso dell’anno 2005 che devono infatti
coincidere con i risultati delle liquidazioni iva periodiche.
Le stesse sanzioni si applicano, poi, a chi utilizza in compensazione nel
mod. F24 (sempre per un importo superiore a 50.000 euro per ciascun periodo
d’imposta) un credito non spettante o inesistente per il pagamento di
imposte o contributi.

S come Studi di settore
Viene soppressa (già a partire dal periodo d’imposta 2005) l’agevolazione
prevista per i contribuenti in contabilità ordinaria che potevano essere
non congrui per due annualità su tre, talché il mancato raggiungimento
della congruità anche per un solo anno potrà ora comportare accertamenti
“da studi”da parte dell’amministrazione finanziaria.

T come Termini per iscrizioni a ruolo delle eventuali imposte dovute a
seguito delle domande di condono.
La verifica delle domande di condono presentate negli anni 2002 e 2003
scadeva il 31 dicembre 2006.
In chiara violazione dei principi contenuti nello Statuto dei diritti del
contribuente – emanato, notoriamente, per conferire certezze ai rapporti
tra Fisco e contribuente – il Parlamento ha ora prorogato di due anni il
termine per tali verifiche, allungandolo sino al 31 dicembre 2008.

T come Termini di decadenza dell’accertamento.
Sempre in ispregio ai diritti del contribuente, a partire dal 04 luglio
2006, per i periodi di imposta ancora “aperti”, vengono raddoppiati i
termini di decadenza del potere di accertamento ai fini delle imposte
dirette e dell’iva, nel caso in cui sia stata commessa una violazione
tributaria di carattere penale soggetta a denuncia scritta da parte del
pubblico ufficiale che ne abbia avuto notizia, quali ad esempio, le denunce
inoltrate dalla Guardia di Finanza per reati tributari riscontrati nel
corso di una verifica. La proroga, che vale per il solo periodo d’imposta
nel quale è stata commessa la violazione, porta ad otto anni ovvero a dieci
anni il termine dell’accertamento a seconda che si sia presentata o meno la
dichiarazione.

U come UNICO 2007 per il 2006
Si riducono di ben tre mesi i termini per l’invio delle dichiarazioni dei
redditi, attualmente scadenti al 31 ottobre, che vengono infatti
anticipati al 31 luglio di ogni anno. La prima scadenza anticipata
riguarda il Mod. Unico 2007 – redditi 2006, che dovrà pertanto essere
trasmesso telematicamente al Fisco entro il 31 luglio 2007.
Quanto al Mod. 770, che veniva inviato solitamente entro il 30 settembre,
il termine è anticipato addirittura al 31 marzo; la prima anticipazione
riguarda il Mod. 770 relativo al 2007, la cui scadenza è quindi ora
fissata al 31 marzo 2008.
Tutto questo consentirà evidentemente al Fisco di acquisire più celermente
le dichiarazione dei contribuenti e, conseguentemente, di disporre di più
tempo per i controlli.

V come Versamenti anticipati delle imposte
Dal I marzo 2007 i pagamenti dei tributi conseguenti alla dichiarazione dei
redditi vengono anticipati di 4 giorni, e perciò quelli attualmente in
scadenza per il 20 giugno saranno anticipati al 16, e quelli per il 20
luglio scadranno il 16 dello stesso mese.
A decorrere, invece, dal I maggio 2007 la prima rata di pagamento dell’ici
si verserà il 16 giugno anziché il 30 giugno e la seconda rata entro il 16
dicembre anziché il 20 dicembre.

Z come Zero
A decorrere già da quest’anno vengono “azzerati” i vantaggi derivanti dalla
compensazione con eventuali altri redditi delle perdite realizzate
nell’attività professionale e/o di quelle sostenute dalle imprese in
contabilità semplificata a partire dall’anno 2006.
Infatti, fino al 2005 era possibile compensare tali perdite con i redditi,
ad esempio, derivanti da fabbricati, pensioni, partecipazioni ecc.,
conseguendo ovviamente un certo vantaggio fiscale.
Questa facoltà viene dunque meno fin dal 2006, sopravvivendo soltanto la
possibilità di riportare le perdite stesse negli anni successivi.

(g.bacigalupo-f.lucidi)

La SEDIVA e lo Studio Bacigalupo Lucidi prestano assistenza contabile, commerciale e legale alle farmacie italiane da oltre 50 anni!