Sediva News del 4 settembre 2006

La Manovra-Prodi dalla A alla Z (lett. A– C)

Come si sarà rilevato dalla stampa, il provvedimento è stato convertito
definitivamente nella Legge n. 248 del 04/08/2006, pubblicata nella G.U.
n. 186 del 11/08/2006 ed entrata in vigore il giorno successivo.
Di alcune delle numerose modifiche apportate al testo originario del
decreto legge in sede di conversione abbiamo dato via via conto nelle news
del luglio scorso, ma è ora il caso di “ripercorrere” le linee essenziali
del testo finale, con il consueto ausilio dell’ordine alfabetico.

A come Assicurazioni
Le Compagnie assicurative sono tenute a comunicare telematicamente al
Fisco l’ ammontare delle somme liquidate dal 01 ottobre 2006 ai danneggiati
indicandone altresì il codice fiscale e l’eventuale partita iva; il
rimborso assicurativo è infatti, da sempre, assimilato al reddito
“originario”, nel senso che, ad esempio, il rimborso per una perdita
derivante dal furto di prodotti è considerato un vero e proprio ricavo,
come, cioè, se quei prodotti fossero stati regolarmente venduti.
Questa nuova disposizione mira evidentemente ad evitare che questi rimborsi
siano sottratti all’imposizione fiscale.

A come Autovetture
Dal 4 luglio 2006, data di entrata in vigore – come si ricorderà –
dell’originario decreto legge, è praticamente venuta meno la possibilità
di poter immatricolare un’autovettura come autocarro e di goderne i
conseguenti effetti agevolativi, come il recupero dell’iva, la deduzione
integrale del costo di acquisto e delle spese di manutenzione, ecc.; sempre
sulla questione–auto, altre novità riguardano l’ammortamento anticipato (
non più infatti consentito per le vetture aziendali che non siano date in
uso promiscuo ai dipendenti) ed il leasing (che deve ora avere la durata
minima di 4 anni anziché di 2).
Per ulteriori dettagli sull’argomento rinviamo alle Sediva news del
12/07/2006 e del 04/08/2006.

B come Banche
Entro un certo termine (ancora non fissato) gli istituti di credito e
quelli finanziari in genere ( comprese le Poste) saranno obbligati a
comunicare telematicamente all’Anagrafe tributaria i soggetti con i quali
intrattengono rapporti e la natura di questi ultimi (conto corrente, conto
titoli, etc. etc.). La comunicazione deve fare riferimento ai rapporti
intrattenuti alla data del 01/01/2005 (nel testo del decreto legge la data
era quella del 01/01/2001) , anche se nel frattempo cessati, indicando i
dati anagrafici dei titolari, compreso il codice fiscale; in tal modo, il
Fisco avrà a disposizione gli estremi dei conti ove effettuare
direttamente eventuali verifiche bancarie.
Quegli stessi istituti, inoltre, dovranno ora comunicare al cliente in
forma scritta, con un preavviso non inferiore a 30 giorni, qualunque
modifica delle condizioni contrattuali, che si intenderà accettata se il
cliente non recede entro 60 giorni.
Infine, la chiusura del conto non può più comportare penalità e/o spese di
qualsiasi natura.

C come Corrispettivi giornalieri
Le farmacie, come tutti gli altri esercenti al dettaglio, saranno obbligate
dal I luglio 2007, ma con effetto dal I gennaio 2007 (sic!), a trasmettere
in via telematica alle Agenzie delle entrate l’ammontare dei
complessivi corrispettivi giornalieri di ciascun mese (la periodicità
dovrebbe
essere proprio mensile e non settimanale come paventato a suo tempo)
risultanti dal registratore di cassa, utilizzando il vecchio o
acquistandone uno nuovo che consenta un “meccanismo” automatico di
trasmissione telematica dei corrispettivi; in quest’ultimo caso, però,
potranno beneficiare di un credito d’imposta di 100 euro.
La novità, come del resto è intuitivo, mira ad assicurare la migliore
conformità delle annotazioni contabili relative agli incassi con le
risultanze del registratore.
Come già da noi anticipato, dovrebbe però sostanzialmente venir meno
l’obbligo dell’emissione dello scontrino fiscale anche se resterebbe pur
sempre in piedi quello dell’emissione della fattura su richiesta del
cliente.
Sarà comunque il solito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle
Entrate a disciplinare le modalità di trasmissione dei dati in questione.

C come Compensi agli arbitri
Viene razionalizzato il sistema dei compensi per l’espletamento delle
funzioni di arbitro, con la fissazione di “tetti” comunque non superabili.

Una norma del genere era in effetti necessaria, perché gli oneri dei
giudizi arbitrali avevano ormai raggiunto livelli elevatissimi, rendendo
nel concreto eccessivamente oneroso il ricorso all’arbitrato spesso
previsto nei vari contratti con specifiche norme compromissorie.

C come Concorrenza nel commercio
Le attività commerciali sia all’ingrosso che al dettaglio e quelle di
somministrazione di alimenti e bevande saranno ormai svolte senza obbligo
di possedere abilitazioni professionali o iscrizioni a registri abilitanti
(fatte salve, però, le attività del settore alimentare e quelle di
somministrazione di alimenti e bevande), senza il rispetto delle distanze
minime obbligatorie tra esercizi della stessa tipologia e senza
limitazioni quantitative nell’assortimento merceologico (anche qui, fatta
salva la distinzione tra settore alimentare e non); cadono anche i divieti
e/o i limiti nelle vendite promozionali che potranno perciò essere lanciate
liberamente e senza alcuna autorizzazione preventiva.
Liberalizzata anche la vendita del pane, con la cancellazione dei limiti
alla produzione di pane e al numero dei panifici, e con il consenso alla
vendita diretta per il consumo immediato da parte dei panifici.
Continuano, invece, ad essere tuttora soggette alla vecchia
regolamentazione le altre attività commerciali, quali, ad esempio, la
rivendita di giornali e quella di carburanti.

(g.bacigalupo-f.lucidi)

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