Sediva News del 4 agosto 2006

Novita’ di rilievo anche sui veicoli dell’impresa

Come abbiamo anticipato nei giorni scorsi, anche il “decretone” si è
occupato (una volta di più, manco a dirlo) degli autoveicoli utilizzati
dall’impresa come beni strumentali.
Vediamo meglio di cosa si tratta.

Scompare l’ammortamento anticipato. Per i veicoli aziendali (autovetture,
caravan, motocicli e ciclomotori) non è infatti più consentito
l’ammortamento anticipato (che consente, in pratica, di portare in
deduzione per ciascun anno il doppio della quota ordinaria, pari al 25%).
La novità decorre fin dal corrente periodo d’imposta e vale, purtroppo,
anche per i veicoli acquistati prima del 2006 e tuttora in corso di
ammortamento.
Resta, invece, tutto invariato per i c.d. veicoli “a deducibilità
integrale”, quali ad esempio le autovetture concesse in uso promiscuo
(cioè, sia per servizio che per uso personale) ai dipendenti per la maggior
parte del periodo d’imposta, che continuano pertanto a “beneficiare” della
possibilità del “doppio” ammortamento fiscale.

Stretta sui “falsi” autocarri. Sappiamo bene, infatti, che, apportando
certe modifiche al veicolo – che sostanzialmente non ne alterino però
l’idoneità al trasporto di persone – è possibile immatricolare come
autocarro anche autoveicoli che spesso sono in realtà normali vetture,
magari di lusso (basti pensare ai c.d. SUV); l’operazione consente di
dedurre integralmente le spese relative a questi mezzi (come di detrarre
integralmente l’iva corrisposta anche sulle spese di gestione), dato che le
note limitazioni fiscali all’utilizzo di veicoli non riguardano affatto gli
“autocarri”.
Ebbene, tutto questo non sarà ben presto più consentito, perché un
provvedimento dell’Agenzia delle Entrate si farà carico di individuare
proprio i veicoli che, a prescindere dallo loro omologazione come
autocarro, restano “di fatto” delle autovetture, e quindi veicoli destinati
al trasporto di persone; ad essi, perciò, si applicheranno –
indipendentemente dall’omologazione, giova ripeterlo – le stesse
limitazioni fiscali proprie delle autovetture.

La novità, tuttavia, non dovrebbe (ma il condizionale è d’obbligo perché
necessitano ulteriori approfondimenti) riguardare i mezzi in circolazione
già immatricolati e dovrebbe aver effetto (se la tanto evocata certezza del
diritto interessa ancora a qualcuno….) soltanto dall’emanazione del
ricordato provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, cui è demandata la sua
attuazione.

(s.civitareale)

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