Sediva News del 3 agosto 2006

ancora restrizioni sulle c.d. società di comodo

Con la Manovra-Prodi (art. 35, comma 15 e 16, d.l. 223/06) approvata ieri
in via definitiva dalla Camera, sono stati infatti introdotti criteri
ancora più rigorosi e “stringenti” per la configurazione di una società
“non operativa”, dato che sono stati elevati alcuni dei precedenti
numeri–indici della “società di comodo”.

In particolare, se una società vorrà evitare l’inclusione nello “sgradito
elenco”, i ricavi, i proventi e gli incrementi delle rimanenze risultanti
dal suo conto economico non dovranno ora essere inferiori:

a) al 2% (in luogo del precedente 1%) del valore delle azioni e delle quote
di partecipazione possedute, anche se costituite da immobilizzazioni
finanziarie;
b) al 6% (in luogo del precedente 4%) delle immobilizzazioni indicate nell’
art. 8-bis, comma 1, lett. a), del DPR 26/10/72 n. 633 (navi e
aeromobili );
c) al 15% (rimasto invariato) delle altre immobilizzazioni, anche se
detenute in locazione finanziaria.

Le cose peggiorano anche sul fronte del calcolo del reddito minimo che la
società, una volta rilevatasi “di comodo”, è tenuta obbligatoriamente a
dichiarare (come è noto, questo reddito minimo viene determinato applicando
alcune percentuali al valore delle stesse voci di bilancio considerate ai
fini della valutazione della sua “operatività” e sommando, infine, i valori
così ottenuti), perché dal 4 luglio queste percentuali sono aumentate:

– dallo 0,75 all’1,50% per le immobilizzazioni di cui sub a);
– dal 3 al 4,75% per le immobilizzazioni di cui sub. b);
– mentre resta ferma al 12% la percentuale per le immobilizzazioni sub c).

Per di più è stata introdotta una pesante “penalità” anche con riguardo
all’imposta sul valore aggiunto, perché il credito IVA della “società di
comodo” non può più essere utilizzato in compensazione per il pagamento di
altre imposte e/o contributi né, tanto meno, è rimborsabile. E poi, se per
tre periodi di imposta consecutivi la società non effettua operazioni ai
fini IVA per un certo ammontare minimo, l’eventuale credito IVA non è
utilizzabile neppure a scomputo dell’IVA da pagare per le liquidazioni
successive, e quindi in tal caso esso è perduto per sempre.

Come si vede, il ricorso a queste società sostanzialmente “apparenti”
diventa sempre più oneroso, e dunque ne vedremo ben presto scomparire
parecchie (attualmente, del resto, il loro numero è davvero elevato…).

(s.lucidi)

La SEDIVA e lo Studio Bacigalupo Lucidi prestano assistenza contabile, commerciale e legale alle farmacie italiane da oltre 50 anni!