Sediva News del 2 agosto 2006

Non più deducibile il costo del terreno del locale-farmacia

La Manovra-Prodi introduce anche la “non ammortizzabilità” del costo dei
terreni e delle aree occupate dai fabbricati costituenti beni strumentali,
in linea del resto con i principi contabili anche internazionali.

Secondo questi principi, infatti, le imprese devono indicare separatamente
in bilancio il valore del fabbricato (su cui si deve calcolare la quota
d’ammortamento da portare in deduzione dal reddito d’impresa) rispetto a
quello del terreno su cui lo stesso è edificato (sul quale non si può
invece calcolare l’ammortamento).

Pertanto, le imprese (quasi tutte …) che hanno iscritto in bilancio il
valore complessivo (terreno più fabbricato) assoggettandolo interamente ad
ammortamento devono, ora, “scorporare” il valore del terreno e
interrompere, in ordine ad esso, la procedura d’ammortamento.

La novità consente anche di uniformare le regole fiscali a quelle del
codice civile, ed altresì, tanto per cambiare, di recuperare un po’ di
materia imponibile riducendo le quote di ammortamento deducibili, come
peraltro è intuitivo.

Ora, per questa operazione di “scorporo” il decretone fornisce in ogni caso
un criterio automatico, perché – alla luce di un recentissimo emendamento
al testo originario del d.l. (che, come tutti gli altri, è confluito in un
maxi-emendamento…) – il valore del terreno è assunto al maggiore tra il
valore risultante da una perizia di stima redatta da un professionista
(ingegnere, architetto, geometra, perito industriale) e quello
corrispondente al 20% (30% per i fabbricati industriali) del costo
complessivo iscritto in bilancio.

Così, ad esempio, per una farmacia che abbia iscritto il locale dove è
esercitata l’attività, acquistato (unitamente al terreno, come è ovvio) nel
2002, per 1.200.000 euro, dovrà imputare separatamente 240.000 euro –
semprechè nella perizia di stima non risulti un valore maggiore – al costo
del terreno indeducibile (quindi per un importo pari al 20% del valore
complessivo), ed i residui 960.000 euro come valore del fabbricato.

Le disposizioni si applicano già dal 2006 e perciò valgono anche per il
calcolo delle quote di ammortamento di fabbricati costruiti o acquistati in
periodi precedenti.

Per tornare allora all’esempio fatto, già dal 2006 quella farmacia porterà
in deduzione non più una quota d’ammortamento di € 36.000 (3% di 1.200.000)
ma la minor quota di € 28.800.

(Studio Associato)

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