Sediva News del 28 luglio 2006
Il fisco non teme più l’anatocismo se ritarda il rimborso.
Per il Fisco – si sa – il rimborso è un atto “contro natura” e ne è del
resto dimostrazione il cronico ritardo con cui gli Uffici eseguono,
abitualmente, i rimborsi delle imposte; e anzi, spesso i contribuenti per
ottenere la restituzione di quanto loro spetta sono costretti a
“trascinare” l’Erario davanti al giudice.
Dal 4 luglio scorso, cioè dalla solita data di entrata in vigore del
decretone, la situazione è però addirittura peggiorata, perché una sua
“insignificante” disposizione ha stabilito che per i rimborsi di imposte
non si applica l’anatocismo, cioè il conteggio degli interessi non
soltanto sul capitale originario ma anche sugli interessi già maturati nel
frattempo.
Infatti, prima di questa novità era possibile chiedere al giudice
tributario la condanna dell’Amministrazione finanziaria al pagamento degli
interessi anche sugli interessi scaduti, semprechè accumulatisi per almeno
sei mesi.
Sempre la Cassazione, in alcune recenti sentenze, aveva affermato sia il
principio per il quale gli interessi sugli interessi non maturavano
automaticamente – dovendo, per l’appunto, essere oggetto di una espressa
domanda da rivolgere al giudice da parte del contribuente – e sia il
principio per il quale la domanda doveva essere rivolta al giudice
tributario fin dal ricorso presentato a causa del rimborso non avvenuto.
Oggi, quindi, non è più possibile.
Non c’è che dire, il Fisco non è più soltanto un creditore ma, d’ora in
poi, diventa anche un debitore “privilegiato”.
(r.santori)
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