Sediva News del 26 luglio 2006
Gli aggiustamenti in itinere all’art. 5 del decretone su farmaci e
farmacie
Anche l’art. 5 (tra i tanti) del decreto-Bersani sembra aver recepito –
“in corsa” – alcuni emendamenti al Senato, ma il testo finale del
provvedimento sarà soltanto quello che uscirà fuori dal maxi-emendamento
che il Governo probabilmente presenterà per giungere alla conversione in
legge prima della chiusura estiva delle Camere (pur se l’ormai certa
fiducia che l’accompagnerà non rende evidentemente sicurissima la
conversione del d.l….); e quindi, non possiamo sapere se questo maxi-
emendamento conterrà proprio tutte le modifiche “concertate” in questo
mese.
In ogni caso, le novità apportate all’art. 5 (che tuttavia poco soddisfano
la categoria, sia sotto il profilo dei contenuti che, ancor più, su quello
del metodo, tant’è che è stata programmata per oggi una pur sofferta
seconda giornata di chiusura delle farmacie…) sono le seguenti:
– obbligo della “previa comunicazione al Ministero della Salute e alla
Regione in cui ha sede l’esercizio” per le strutture commerciali che
intendano avvalersi della facoltà di vendita al pubblico di OTC e SOP:
niente di che, evidentemente, perché, trattandosi di una mera
“comunicazione”, le amministrazioni che la ricevono potranno soltanto
prenderne atto;
– necessità che il farmacista preposto (sempre in tali strutture
commerciali) all’ “apposito reparto” di vendita di OTC e SOP svolga
anche una funzione di “assistenza personale e diretta al cliente”: almeno
sul piano dei principi, l’affermazione è forse di rilievo (anche se la
Federfarma è contraria – per ragioni serie e correttamente motivate – alla
obbligatorietà della presenza del farmacista), ma nel concreto essa può
voler dire molto poco…;
– introduzione nel provvedimento di un art. 6-bis che, ribadita la
soppressione dei commi 5, 6 e 7 dell’art. 7 della l. 362/91 (per la quale
rinviamo al nostro commento in Sediva news del 03/07/2006), sostituisce i
commi 9 e 10 dello stesso art. 7 (che il testo originario del d.l. si
limitava invece tout court ad abrogare) con altrettante disposizioni, ed
esattamente: a) il nuovo comma 9 fissa sostanzialmente in due anni –
contro il nessun termine, pari perciò a zero anni, incautamente previsto
nel d.l. – il tempo entro il quale gli eredi del socio deceduto devono
cedere la quota sociale ricevuta per successione (con il diritto in questo
frattempo – seppure ovvia, questa è una novità importantissima sotto
parecchi aspetti che esamineremo in altra circostanza – di detenere la
quota stessa subentrando quindi al de cuius, semprechè però, si badi
bene, lo statuto sociale non lo escluda…); b) il nuovo comma 10 estende
in pratica questo biennio – contro l‘unico anno che derivava dal
ripristino del dodicesimo comma dell’art. 12 della l. 475/68 – anche agli
eredi dei titolari di farmacia in forma individuale;
– introduzione di un art. 6-ter (anche se sui giornali si è letto di un
impossibile secondo art. 6-bis…), che, dopo il comma 4 dello stesso
art. 7 della l. 362/91, aggiunge ora un comma 4-bis che limita a
“quattro farmacie ubicate nella provincia dove ha sede legale” il
numero degli esercizi di cui “può essere titolare” una società di
persone o una società cooperativa a responsabilità limitata (costituita
l’una e l’altra, vogliamo crederlo, da farmacisti “idonei”…); pertanto,
non più le 100 farmacie da noi iperbolicamente ipotizzate, ma soltanto
(?) quattro…, e però – attenzione – nessun limite viene invece apposto
al socio che voglia acquisire quote sociali in mille società diverse (v.
Sediva news del 05/07/2006);
– abrogazione integrale del comma 2 dell’art. 100 del d.lgs. 24/04/2006 n.
219: qui il testo originario del d.l., lo si ricorderà, circoscriveva
l’incompatibilità tra “distribuzione all’ingrosso di medicinali” e
“fornitura al pubblico di medicinali in farmacia” al solo svolgimento
delle due attività ad opera del “medesimo soggetto imprenditoriale”,
mentre, come si vede, tale incompatibilità sparirebbe oggi del tutto;
cosicché, al pari (anzi, ancor più…) della “Grande Distribuzione” –
che, lo sappiamo bene, può ormai partecipare liberamente, ad esempio,
alle società di gestione di farmacie comunali – anche i titolari di
farmacia in forma individuale (una novità anche questa epocale, non c’è
dubbio) potrebbero ora, altrettanto liberamente, esercitare –
direttamente a nome proprio – la vendita all’ingrosso di farmaci
(previa, evidentemente, la prescritta autorizzazione), quel che invece
resterebbe precluso alle società tra farmacisti valendo tuttora per esse
il disposto del secondo comma dell’art. 7 della l. 362/91, secondo il
quale le società stesse “hanno come oggetto esclusivo la gestione di una
farmacia” (ma da rileggersi oggi così: “…la gestione di farmacie”).
E’ comunque in questa nuova veste, in conclusione, che l’art. 5 del
provvedimento parrebbe ora presentarsi al giudizio di conversione
in legge da parte delle Camere; ed all’ esito dell’ iter torneremo
naturalmente a parlarne.
(g.bacigalupo)
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