Sediva News del 26 luglio 2006
chiarita (si fa per dire) la nozione di area edificabile.
Tra le infinite altre cose questo benedetto decretone stabilisce
anche, forse una volta per tutte, che costituisce area edificabile il
terreno utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento
urbanistico adottato dal comune, indipendentemente dalla sua approvazione
da parte della Regione ovvero dall’adozione di uno strumento urbanistico
attuativo.
La “precisazione” rileva, attenzione, per ben quattro imposte: registro,
iva, ici, ed irpef.
Pertanto, è sufficiente la semplice classificazione di un terreno come area
edificabile operata dal piano regolatore generale (prescindendo, si
ribadisce, dall’adozione di un qualunque piano attuativo, come il piano di
lottizzazione o quello particolareggiato) per qualificarlo come tale, e
quindi per farne “lievitare” il valore anche fino a dieci volte quello
dell’ex-terreno agricolo.
Peccato, però, che …secondo la normativa generale, le aree considerate
“nuove superfici” – vale a dire quelle non collocate in zone interessate da
agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di
particolare pregio ambientale ovvero in zone totalmente e parzialmente
edificate – non sono edificabili in assenza di uno strumento attuativo!
Cosicché, ecco il succo della vicenda, vengono definiti edificabili
(puramente per ragioni di gettito…) anche terreni che sono tali soltanto
potenzialmente, essendo noto a tutti che in assenza del piano di attuazione
non si può neppure presentare la richiesta di concessione edilizia (e di
conseguenza non si può costruire ancora un bel niente …).
Insomma, la solita questione di “cassa”?
(s. civitareale)
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