Sediva News del 25 luglio 2006
Il lavoro autonomo sempre più “sorvegliato speciale” del fisco
Neppure le categorie libero-professionali, come sappiamo, escono indenni
dal d.l. 4/7/06 n. 223 (Manovra-Prodi, o decreto Bersani, o decretone, o
come meglio lo si preferisca definire), anzi tutt’altro, perché – a tacer
delle norme sulla “liberalizzazione” tariffaria – i loro “margini di
manovra” si riducono consistentemente e, per converso, si ampliano a loro
carico i poteri di controllo dell’amministrazione finanziaria.
Ecco comunque un rapido excursus sulle novità a questo riguardo,
riservandoci anche qui un loro riesame dopo la conversione in legge del
decreto.
Sempre meno “professione” e sempre più “impresa”. Le regole per la
determinazione del reddito da lavoro autonomo, infatti, si avvicinano
terribilmente a quelle relative al reddito d’impresa, perché dal fatidico 4
luglio scorso sono andate ad “ingrossare” il reddito professionale anche le
plusvalenze e le minusvalenze (sinora “irrilevanti” sotto il profilo
fiscale) derivanti dalla cessione di beni strumentali (tranne gli immobili
e gli oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione), quelle derivanti dal
risarcimento assicurativo per la perdita dei beni stessi e, infine, quelle
eventualmente scaturenti dalla destinazione del bene al consumo personale
e/o familiare del professionista. Queste “nuove” componenti di reddito
rilevano per il professionista nell’anno in cui vengono incassati i
relativi corrispettivi od il rimborso dell’assicurazione (rispettivamente,
in caso di cessione o di risarcimento), ovvero nell’anno in cui avviene la
“distrazione” del bene dall’attività professionale (in caso di
autoconsumo).
Cessione della clientela o del marchio dello studio. Anche la cessione
della clientela o del “marchio” (chiamiamolo così) identificativo dello
studio professionale diventa un compenso tassabile, e pur con tutte le
difficoltà nel concreto di individuare, nel subentro di un professionista
all’altro, autentiche cessioni di clienti o addirittura del “marchio” …..
Per la verità, anche prima queste operazioni non sfuggivano alla
tassazione, ma erano annoverate tra i “redditi diversi”, mentre ora esse
costituiscono, ad ogni effetto, corrispettivi professionali imponibili, con
tutte le conseguenze che vi ineriscono (anche ai fini dell’assoggettamento
a ritenuta, ad esempio), anche se è prevista la possibilità di scegliere
la tassazione separata ove tali proventi siano percepiti in un’unica
soluzione.
Rimborsi spese. Una disposizione (francamente di non felice
formulazione letterale …) rende integralmente deducibili per il
professionista le spese per alberghi e ristoranti che il cliente-
committente sostiene direttamente per le trasferte collegate all’incarico
professionale (e per le quali si faccia rilasciare dal fornitore un
documento contenente anche l’indicazione del professionista come fruitore
del servizio). A queste condizioni, se il professionista provvede poi a
(ri)fatturare al proprio cliente queste spese, esse saranno deducibili sia
per il cliente sia per il professionista (per quest’ultimo senza il limite
del 2% dei compensi), fermo, naturalmente, che l’intero importo
(ri)addebitato costituirà in ogni caso compenso imponibile per il
professionista.
Le spese per alberghi e ristoranti che il professionista sostiene invece
per suo conto ed a suo nome (anche se relative ad una trasferta inerente ad
uno specifico incarico professionale, sembra di capire) restano deducibili
secondo la regola generale, vale a dire nel limite del 2% dei compensi
annuali.
Perdite dell’attività professionale. Le perdite derivanti dall’attività
professionale non sono oggi più deducibili dal reddito complessivo ma, alla
stregua delle perdite d’impresa, potranno essere dedotte soltanto dai
redditi della stessa natura dichiarati nell’anno stesso (se, ad esempio, in
un anno vi siano anche redditi professionali in partecipazione) ovvero, per
la differenza, da quelli dichiarati nei cinque anni successivi.
La disposizione, attenzione, vale già per le eventuali perdite conseguite
nel 2006.
Conti correnti “dedicati”. Sul fronte dell’accertamento e del controllo, il
“monitoraggio” delle attività professionali viene rafforzato con
l’introduzione di due nuovi obblighi: quello di aprire uno o più “appositi”
conti correnti bancari o postali “dedicati” all’attività professionale, su
cui far confluire i compensi conseguiti nell’attività professionale e da
cui prelevare le somme necessarie per il sostenimento delle spese relative
all’attività stessa e l’obbligo di “incassare” i compensi soltanto in
“moneta bancaria” (bonifici bancari ed altri sistemi di pagamento
elettronico) od assegni non trasferibili, salvi i pagamenti unitari di
importo non superiore a 100 euro.
Non è ancora chiaro se sul conto corrente debbano confluire esclusivamente
le movimentazioni relative all’attività professionale o se (più
semplicemente …) lo stesso conto corrente possa essere utilizzato anche per
le movimentazioni personali: in quest’ultimo caso potrebbe essere
utilizzato un conto corrente già esistente, sul quale, d’ora in poi, far
confluire anche gli incassi e i pagamenti relativi all’attività
professionale.
(Studio Associato)
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