Sediva News del 13 luglio 2006
Ganasce fiscali: nullità del preavviso di iscrizione al pra in caso di
mancata notifica della cartella e dell’ avviso di mora.
Il Giudice di Pace di Caserta, con una recente sentenza, ha ritenuto
fondata l’opposizione proposta da un contribuente che, raggiunto da un
preavviso di fermo amministrativo di un’autovettura per il mancato
pagamento di imposte (la tarsu in quel caso) con intimazione a pagare
quanto dovuto entro venti giorni, ha eccepito la mancata notifica da parte
del concessionario sia delle cartelle di pagamento che dei successivi
avvisi di mora.
Quel giudice ha precisato, in particolare, che il concessionario, quando
invia al contribuente un preavviso di azione esecutiva, “è tenuto ad
indicare su tale documento tutti i titoli, la natura, il tributo e data di
avvenuta notifica delle singole cartelle di pagamento in esso elencate, con
la relativa prova in ordine alle notifiche, con la conseguenza che,
omettendo tali indicazioni e dimostrazioni , anche l’ eventuale sollecito
di pagamento è nullo.”
Insomma, secondo tale decisione, ogni vizio anche parziale del procedimento
rende nullo il preavviso, risolvendosi nell’impossibilità per il soggetto
intimato di risalire alle cartelle ritenute insolute.
Per di più, una decisione della Cassazione dello scorso mese di marzo, dopo
aver ricordato che la norma che consente di impugnare la cartella non
notificata è posta a tutela del contribuente e non del Fisco, ha ribadito
che l’onere di provare la corretta avvenuta notifica delle cartelle e
dell’avviso di mora è a carico del concessionario e non del contribuente.
(v.salimbeni)
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