Sediva News del 12 luglio 2006
Le misure di contrasto all’evasione e all’elusione fiscale
nella
“Manovra-Prodi”
Tra le numerose disposizioni della corposa “Manovra-Prodi” ( o decreto-
Bersani, che dir si voglia) cioè del decreto-legge 04/07/2006 n. 223,
incisivamente intervenuto anche in tema di farmaci e farmacie (v. Sediva
news del 03/07/2006 e del 05/07/2006), se ne segnalano alcune molto
importanti tese ad un controllo dei contribuenti sempre più diretto e
pressante da parte del Fisco, e che illustriamo di seguito.
Trasmissione telematica dei corrispettivi.
A decorrere dal I gennaio 2007 i titolari di attività di commercio al
minuto (tra cui, ovviamente, le farmacie) dovranno trasmettere
telematicamente all’Agenzia delle entrate con cadenza mensile (o
settimanale?) l’ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri delle
cessioni di beni effettuate nello stesso periodo. E’ conseguentemente
soppresso l’obbligo dell’emissione dello scontrino fiscale e dunque
dell’utilizzo del registratore di cassa, mentre resta quello dell’emissione
della fattura su richiesta del cliente. Sarà un provvedimento del
direttore dell’Agenzia delle Entrate a disciplinare le modalità di
trasmissione dei dati in argomento.
Elenco clienti e fornitori.
Sempre a far data dal I gennaio 2007, è fatto obbligo di comunicare
telematicamente all’Agenzia delle Entrate l’elenco dei clienti cui è
stata emessa fattura e quello dei fornitori presso i quali sono stati
effettuati acquisti; per il primo anno di applicazione della disposizione,
tuttavia, dovranno essere segnalati i soli clienti titolari di partita
iva, mentre dall’anno successivo dovrà essere indicato anche il codice
fiscale del consumatore finale (non titolare di partita iva) al quale è
stata emessa fattura.
Versamenti mediante Mod. F24 online.
A decorrere, invece, dal I ottobre 2006 i titolari di partita iva sono
tenuti ad effettuare i versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi
esclusivamente mediante pagamento telematico (il c.d. Mod.F24 online);
l’importo dovuto sarà pertanto comunicato telematicamente all’Agenzia
delle Entrate, che provvederà ad addebitare la relativa somma sul conto
corrente comunicato dal contribuente; l’operazione può essere effettuata
anche cumulativamente (cioè per più contribuenti) dagli intermediari
abilitati (come naturalmente lo Studio Associato Bacigalupo-Lucidi) che
dovranno pertanto indicare gli estremi dei conti correnti dei singoli
interessati.
Attribuzione partita iva.
L’attribuzione del numero di partita iva non è più automatica, ma è
subordinata all’esecuzione di riscontri meccanizzati diretti
all’individuazione di elementi di rischio connessi al suo rilascio; sarà
anche qui apposito provvedimento a precisare le modalità di applicazione
della norma, che avrà comunque decorrenza dal 01/09/2006.
Istituzione dell’Anagrafe bancaria.
Gli istituti di credito sono obbligati a comunicare all’Anagrafe tributaria
l’esistenza dei rapporti sussistenti con i propri clienti sin dal
01/01/2001 (anche se nel frattempo cessati), indicando i dati anagrafici
dei titolari, compreso il codice fiscale; in tal modo, il Fisco avrà a
disposizione gli estremi dei conti ove effettuare direttamente eventuali
verifiche bancarie.
Comunicazioni di evasioni tributarie.
Gli organi giurisdizionali, requirenti e giudicanti, penali, civili,
amministrativi, nonché gli organi di polizia giudiziaria che vengono a
conoscenza di fatti che possono configurarsi come violazioni tributarie
devono tempestivamente darne comunicazione alla Guardia di Finanza.
Nasce il reato di omesso versamento iva.
E’ infatti punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non
versa l’iva dovuta in base alla dichiarazione annuale entro il termine per
il versamento dell’acconto (27 dicembre) relativo al periodo di imposta
successivo, per un ammontare superiore ad € 50.000,00 per ciascun periodo
di imposta. La stessa pena si applica a chiunque utilizza in compensazione
crediti non spettanti o inesistenti, sempre per importi superiori al
predetto importo.
Somme di denaro agli assicurati.
Le compagnie di assicurazione che erogano somme di denaro nei confronti dei
propri assicurati devono comunicare per via telematica all’Agenzia delle
Entrate l’ammontare delle somme liquidate, nonché la causale del
versamento e il codice fiscale del beneficiario.
Immatricolazione di autocarri.
Con apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate,
saranno individuati i veicoli che non potranno più essere omologabili come
autocarri perché utilizzabili anche per il trasporto privato di persone; si
tratta delle auto c.d. di lusso, sino ad oggi immatricolate come autocarri
ed i cui costi erano pertanto integralmente deducibili dal reddito di
impresa o di lavoro autonomo.
Studi di settore.
Saranno operati gli accertamenti sui contribuenti “non congrui” rispetto
agli studi di settore, indipendentemente dal regime di contabilità adottato
e dalla regola della “non congruità” di due anni su tre, che è stata
infatti abrogata (v. Sediva news del 10/07/2006).
Concessionari della riscossione.
I Concessionari della riscossione dei tributi, al solo fine della
riscossione mediante ruolo, possono utilizzare i dati dei contribuenti a
disposizione dell’Agenzia delle Entrate, ivi compresi gli estremi dei loro
conti correnti bancari.
Ammortamento delle autovetture.
E’ vietato l’ ammortamento anticipato delle autovetture utilizzate
nell’esercizio di impresa.
Verifiche ai fini delle imposte di registro.
I poteri attribuiti al Fisco ai fini delle imposte sui redditi, inclusi
quelli inerenti agli accertamenti bancari, possono essere esercitati
anche per le verifiche effettuate ai fini dell’imposta di registro (ad
esempio, nelle compravendite immobiliari).
Proroga termini accertamento.
I termini ordinari per la notifica degli accertamenti ai fini delle
imposte dirette ed iva (31 dicembre del quarto anno successivo a quello in
cui è stata presentata la dichiarazione, ovvero 31 dicembre del quinto
anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuta essere
presentata nei casi di omessa presentazione), sono raddoppiati
nell’ipotesi in cui dall’accertamento scaturiscano reati tributari. La
disposizione si applica (retroattivamente) per tutti i periodi di imposta
per i quali alla data odierna sono ancora pendenti i termini di
accertamento.
Proroga termini notifica cartelle.
Le cartelle di pagamento recanti l’iscrizione a ruolo delle imposte dovute
sull’indennità di fine rapporto possono essere notificate entro il quarto
anno (e non più il terzo) successivo a quello di presentazione della
dichiarazione del sostituto d’imposta che ha erogato il trattamento.
***
Naturalmente, tutte queste disposizioni – come quelle sulle
liberalizzazioni varie – potranno essere oggetto di perfezionamento e/o
modifica in sede di conversione in legge del decreto, e quindi ne daremo
debita comunicazione in prosieguo.
(Studio Associato)
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