Sediva News dell’11 luglio 2006

Canoni di affitto non riscossi – QUESITO

Vorrei sapere se devono essere dichiarati anche i canoni di locazione che,
per morosità, il mio inquilino non mi ha corrisposto.

Come già chiarito nella Sediva news del 21/04/06, i canoni di locazione non
percepiti per morosità del conduttore vanno anch’essi dichiarati ai fini
fiscali fino alla conclusione del procedimento di convalida di sfratto.

Soltanto all’esaurimento del procedimento sarà quindi possibile recuperare
le imposte assolte sui canoni non riscossi, come previsto dall’ art. 26
comma 1 Tuir, che infatti riconosce espressamente al locatore un credito
d’imposta di ammontare appunto corrispondente alle imposte pagate in
dipendenza dell’inclusione dei canoni stessi nel reddito dichiarato.

Naturalmente, per determinare l’esatto importo del credito sarà necessario
ricalcolare le imposte per ciascuno degli anni per i quali il Giudice ha
confermato la morosità dell’inquilino, sostituendo volta a volta al canone
di locazione la rendita catastale. La differenza tra le imposte risultanti
nei due casi costituisce il credito spettante.

Quest’ultimo può infine essere riportato nella prima dichiarazione dei
redditi presentata successivamente alla conclusione del procedimento
giudiziario, utilizzandolo evidentemente a scomputo dell’ imposta dovuta in
compensazione nel modello F24, ovvero chiedendolo a rimborso agli uffici
finanziari.

(v.salimbeni)

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